COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 142 del 13/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. REAL FILOTTRANO CALCIO avverso decisioni merito gara Dolphins – Real Filottrano, del 14.2.2009 – Campionato Regionale di Calcio a Cinque Femminile – Com. Uff. n. 133 del 25.2.2009.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 142 del 13/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. REAL FILOTTRANO CALCIO avverso decisioni merito gara Dolphins – Real Filottrano, del 14.2.2009 – Campionato Regionale di Calcio a Cinque Femminile - Com. Uff. n. 133 del 25.2.2009. Con reclamo del 16 febbraio 2009, avanti al Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Marche, l’A.S.D. Dolphins Calcio a 5 eccepiva l’irregolare posizione, ex art. 76, 3° comma, delle NOIF, della calciatrice Tavoloni Silvia nella gara in epigrafe. Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 133 del 25.2.2009, l’adito Giudice Sportivo, accertato che la calciatrice in questione non si era presentata alla convocazione del 9 febbraio 2009 della Rappresentativa femminile regionale di Calcio a Cinque senza addurre un giustificato motivo, comminava, in applicazione dell’art. 76, 3° comma, delle NOIF, all’A.S.D. Real Filottrano Calcio la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 6 a 0 ed al suo Dirigente accompagnatore ufficiale, sig. Carletti Cristiano, l’inibizione fino all’11.3.2009. Avverso tali provvedimenti ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Real Filottrano Calcio deducendo preliminarmente l’inammissibilità del gravame proposto dalla Dolphins in primo grado per difetto di contraddittorio, non avendo la stessa provveduto ad inviarne copia alla controparte, e per non averlo preannunciato con le modalità e nei termini previsti dal Codice di giustizia sportiva. Nel merito, la medesima reclamante deduceva di avere telefonicamente avvisato entrambi i tecnici della Rappresentativa della indisponibilità della propria calciatrice per un lieve infortunio occorsole due giorni prima in occasione della gara di Campionato con il Villa Musone, dandone anche comunicazione scritta a mezzo fax spedito il giorno della convocazione, con il quale si dava atto dell’intervenuto accordo con il tecnico Baldi per non farla nemmeno partire. Di talchè la stessa doveva considerarsi non solo assente giustificata, ma addirittura non più convocata e, quindi, in posizione regolare nella gara in esame. Concludeva la reclamante chiedendo l’annullamento della delibera impugnata per l’inammissibilità del gravame e, comunque, per l’infondatezza nel merito, con conseguente ripristino del risultato conseguito sul campo. In subordine, chiedeva applicarsi sanzioni di minor grado. Alla richiesta audizione la reclamante ribadiva le argomentazioni contenute nel gravame, reiterando le richieste ivi formulate. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltata la reclamante; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • rigettate le eccezioni preliminari di rito della reclamante in quanto dalla documentazioni in atti risulta correttamente instaurato il contraddittorio in primo grado, il cui gravame non doveva essere preceduto da preannuncio alcuno; • ritenuto che il caso in esame - assorbita ogni altra considerazione in ordine alla valutazione dell’impedimento - trattandosi di convocazione per gara amichevole e quindi, ai sensi dell’art. 48 delle NOIF, di attività non ufficiale, non possa farsi rientrare nella fattispecie di cui al 3° comma dell’art. 76 delle NOIF, con le conseguenze che il primo Giudice ne ha fatto derivare; • ritenuto che il comportamento della calciatrice in questione possa rilevare in ordine alle iniziative ed ai provvedimenti di cui al 2° comma dell’art. 76 delle NOIF, rimettendone tuttavia le valutazioni all’Organo competente. P.Q.M. in accoglimento del gravame come innanzi proposto dall’A.S.D. Real Filottrano Calcio, annulla l’impugnata delibera, ripristinando il risultato di 1 a 5 conseguito sul campo nella suindicata gara. Ordina restituirsi la tassa reclamo. Invia gli atti alla Procura Federale della F.I.G.C. per le valutazioni e le iniziative di competenza in ordine al comportamento della calciatrice Tavoloni Silvia e della sua Società di appartenenza.
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