COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 142 del 13/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO G.S. FABIANI MATELICA A.S.D. avverso sanzioni merito gara Colmuranese – Fabiani Matelica, del 14.2.2009 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “F” – Com. Uff. n. 127 del 18.2.2009.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 142 del 13/03/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO G.S. FABIANI MATELICA A.S.D. avverso sanzioni merito gara Colmuranese – Fabiani Matelica, del 14.2.2009 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “F” – Com. Uff. n. 127 del 18.2.2009.
Il Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al calciatore Carucci Fabio, asseritamene tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per quattro gare effettive per il comportamento da questi tenuto, nel corso della gara, nei confronti dell’arbitro e del pubblico locale.
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la G.S. Fabiani Matelica A.S.D., chiedendo, anche avanti questa Commissione, una sostanziale riduzione della squalifica inflitta al proprio calciatore, in quanto questi, nell’occasione, protestò nei confronti dell’arbitro per l’ammonizione comminatagli, ma senza mai proferire parolacce o offese. Al rientro negli spogliatoi, senza rivolgere parola ad alcuno, si tolse i guanti e, di spalle all’arbitro, sputò a terra.
L’arbitro ha ulteriormente precisato che il gesto dello sputare del Carucci, ad una distanza da lui di circa tre metri, fu esclusivamente rivolto verso terra ed in chiaro segno di stizza per l’espulsione subita.
Motivi della decisione
La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, letta la dichiarazione dell’arbitro, ascoltata la reclamante, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, reputa che il proposto gravame possa essere accolto alla luce del reale comportamento posto in essere dal calciatore Carucci.
L’arbitro, invero, nei chiarimenti forniti a questo Collegio, ha notevolmente ridimensionato la gravità della condotta ascritta al tesserato sanzionato, con specifico riferimento al gesto dello sputare, con certezza non rivolto a lui.
Accertata in tal modo l’effettiva portata della condotta del calciatore, integrante la fattispecie di cui all’art. 19, 4° comma, lett. a) del Codice di giustizia sportiva, la Commissione ritiene congruo ridurre la squalifica.
P.Q.M.
la Commissione, in accoglimento del gravame come innanzi proposto dalla G.S. Fabiani Matelica A.S.D., riduce a due giornate di gara la sanzione della squalifica del calciatore Carucci Fabio.
Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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