COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 142 del 13/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. CUPRENSE 1933 avverso sanzioni merito gara Cuprense – Atletico Piceno, del 7.2.2009 – Campionato Regionale Juniores, girone “D” – Com. Uff. n. 121 del 13.2.2009.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 142 del 13/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. CUPRENSE 1933 avverso sanzioni merito gara Cuprense – Atletico Piceno, del 7.2.2009 – Campionato Regionale Juniores, girone “D” – Com. Uff. n. 121 del 13.2.2009. Il Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava la sanzione dell’ammenda di € 2.500,00 e la squalifica del campo per n. 4 gare all’A.S.D. Cuprense 1933 per il comportamento irriguardoso, offensivo, minaccioso e violento dei propri sostenitori, al termine dell’incontro, nei confronti dell’arbitro. Avverso tali sanzioni ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Cuprense 1933, lamentandone l’eccessività e chiedendone, pertanto, una congrua riduzione. Vi sarebbe stato poi, da parte dei dirigenti della reclamante, un comportamento attivo e collaborativo con il direttore di gara, il quale, ignorando i loro suggerimenti, avrebbe reagito alle contestazioni dei sostenitori locali, fermandosi e scendendo dalla sua autovettura. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha ulteriormente confermato i gravissimi fatti ascritti ai sostenitori della Cuprense, precisando che, all’uscita dallo spogliatoio a lui riservato, fu accompagnato dal dirigente addetto agli ufficiali di gara all’autovettura, aprendogli il cancello per farlo uscire. Appena uscito a bordo della sua autovettura, alcuni sostenitori, dieci/quindici, cominciarono a dare dei colpi al cofano dell’auto medesima, mentre altri la colpivano con dei sassi. Costretto a fermarsi da uno di questi posizionatosi davanti all’auto, scendeva per chiedere l’intervento del dirigente che lo aveva accompagnato. A questo punto subiva una pesante aggressione fisica: calci, pugni alla testa, colpi fino a provocargli un taglio all’arcata sopracciliare. Spinto contro la rete di recinzione, cadeva a terra sul muretto riportando un taglio alla mano ed al giubbetto, nel frattempo veniva nuovamente colpito con calci e pugni. Rimasto a terra frastornato, veniva preso di peso da due persone, tra cui il dirigente addetto all’arbitro, e messo dentro la sua autovettura. Detto dirigente non partecipò all’aggressione, ma non intervenne in sua difesa ed al momento di rimetterlo in macchina lo riprendeva dicendogli che avrebbe dovuto evitare di scendere dall’auto. A causa dello stordimento, si fermava, per circa dieci minuti, subito dopo essere ripartito, rimanendo nello spazio della tribuna, ma nessuno lo soccorse, pur passando molti davanti a lui. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltati la reclamante e l’arbitro; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuta provata la responsabilità della Società in ordine ai fatti ascritti ai propri sostenitori, con le modalità puntualmente descritte dal direttore di gara, e che la stessa si è sostanzialmente disinteressata di quanto accaduto al termine dell’incontro non intervenendo neanche a soccorrere l’arbitro durante e dopo l’aggressione; • ritenuto che le violente aggressioni fisiche al direttore di gara, come quella in esame, debbano essere valutate con la massima severità in quanto ledono profondamente un bene fondamentale, protetto dall’Ordinamento sportivo; • ritenuto che le modalità dei fatti in esame non solo non consentono l’invocata riduzione delle sanzioni, ma fanno ritenere erronea la decisione impugnata per l’esiguità delle stesse, derivandone un inevitabile inasprimento. P.Q.M. respinge il gravame come sopra proposto dall’A.S.D. Cuprense 1933 ed ordina incamerarsi la relativa tassa. Ridetermina le sanzioni infliggendo all’A.S.D. Cuprense 1933 l’ammenda di € 3.000,00 e l’esclusione dal Campionato di competenza.
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