COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 161 del 16/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S. TORRE avverso sanzioni merito gara Valconca – Torre, del 29.3.2009 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “A” – Com. Uff. n. 155 del 1.4.2009.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 161 del 16/04/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO A.S. TORRE avverso sanzioni merito gara Valconca – Torre, del 29.3.2009 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “A” – Com. Uff. n. 155 del 1.4.2009.
Il reclamo è inammissibile ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 19, 8° comma, del Codice di giustizia sportiva, in quanto sottoscritto dal sig. Adamo Spadoni, presidente della Società, temporaneamente inibito a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. ed a rappresentare la società nell’ambito federale come da provvedimento pubblicato in data 1.4.2009 sul citato Com. Uff. n. 155.
La Commissione,
P.Q.M.
dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dall’A.S. Torre ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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