COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 161 del 16/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO S.S. SARNANO avverso sanzioni merito gara Sarnano – Pinturetta Falcor, del 15.3.2009 – Campionato Provinciale Juniores, girone “E” – Com. Uff. n. 54 del 18.3.2009 della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 161 del 16/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO S.S. SARNANO avverso sanzioni merito gara Sarnano – Pinturetta Falcor, del 15.3.2009 - Campionato Provinciale Juniores, girone “E” - Com. Uff. n. 54 del 18.3.2009 della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno. Il Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al dirigente Moretti Alberto, nell’occasione assistente arbitrale di parte della S.S. Sarnano, la sanzione dell’inibizione fino al 31 dicembre 2012, per il comportamento da questi tenuto, nel corso ed al termine della gara, nei confronti dell’arbitro. Avverso tale decisione, ha proposto rituale e tempestiva impugnazione la S.S. Sarnano chiedendo, anche avanti questa Commissione, la riduzione della squalifica inflitta al proprio dirigente, in quanto questi non avrebbe posto in essere alcuno specifico atto di violenza, ma si sarebbe limitato ad insultare il direttore di gara, di talchè la sanzione inflitta apparirebbe di entità sproporzionata rispetto alla gravità dei fatti ascrivibili al Moretti. La società lamentava, altresì, in subordine, l’eccessiva entità della sanzione, comminata dal Giudice Sportivo, rispetto a precedenti provvedimenti con cui erano state punite fattispecie similari. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha riferito di avere allontanato l’assistente di parte del Sarnano sig. Moretti, nel corso del secondo tempo della gara, per proteste. Mentre usciva lo minacciava. Al termine dell’incontro, lo stesso lo attendeva davanti alla porta dello spogliatoio e, pur trattenuto da alcuni calciatori della sua squadra, lo colpiva con un pugno all’orecchio destro, provocandogli forte dolore, perdurato anche il giorno dopo. Con assoluta certezza il direttore di gara indicava il Moretti quale autore dei fatti in esame. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltati l’arbitro e la reclamante; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuta provata la responsabilità del Moretti in ordine alle violazioni ascrittegli per essere stato lo stesso indicato dal direttore di gara, con assoluta certezza, come l’autore delle reiterate espressioni ingiuriose e minacciose e dell’atto di violenza nei suoi confronti; • ritenuto che la condotta tenuta dal dirigente sanzionato nei confronti dell’arbitro sia da stigmatizzare oggettivamente, in modo non equivoco e da definire grave; • ritenuto, tuttavia, che si debba addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata alla luce dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questo Collegio, sia pur a fronte del permanere della responsabilità del Moretti per come accertata. P.Q.M. accoglie il reclamo come sopra proposto dalla S.S. Sarnano, per l’effetto riducendo al 31 dicembre 2011 la sanzione dell’inibizione del dirigente Moretti Alberto. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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