COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 161 del 16/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. BELFORTE CALCIO avverso decisioni merito gara Belforte Calcio – Cantiano, del 15.3.2009 – Campionato Regionale di Prima Categoria, girone “A” – Com. Uff. n. 146 del 18.3.2009.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 161 del 16/04/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO A.S.D. BELFORTE CALCIO avverso decisioni merito gara Belforte Calcio – Cantiano, del 15.3.2009 – Campionato Regionale di Prima Categoria, girone “A” – Com. Uff. n. 146 del 18.3.2009.
Il reclamo è inammissibile per il mancato rispetto dei termini per la proposizione dello stesso previsti dall’art. 46, 4° comma, del Codice di giustizia sportiva.
Lo stesso gravame - pervenuto a mezzo telefax con data palesemente errata del 06.01.06 – risulta pervenuto in data 26 marzo 2009, quindi oltre i sette giorni successivi al 18 marzo 2009, data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione impugnata.
La Commissione,
P.Q.M.
dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Belforte Calcio per tardività ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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