COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 161 del 16/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.C. MONTEPORZIO A.S.D. avverso sanzioni merito gara Monteporzio – Apecchio, del 28.3.2009 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “B” – Com. Uff. n. 155 del 1.4.2009.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 161 del 16/04/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO A.C. MONTEPORZIO A.S.D. avverso sanzioni merito gara Monteporzio – Apecchio, del 28.3.2009 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “B” - Com. Uff. n. 155 del 1.4.2009.
Il reclamo è inammissibile in quanto proposto dalla Società in epigrafe avverso le sanzioni della squalifica per due giornate di gara ciascuno comminate dal competente Giudice Sportivo Territoriale ai calciatori Messina Francesco Maria e Balducci Alberto e pertanto non impugnabili a norma dell’art. 45, 3° comma, lett. a) del Codice di giustizia sportiva.
La Commissione,
P.Q.M.
dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dall’A.C. Monteporzio A.S.D. ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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