COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 161 del 16/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI GIUSEPPE BUGIOLACCHI, GIOVANNI GIACCO, ARMANDO CIAVATTINI, LUCA PESARESI, MAURIZIO CARBONARI, LUCA BIONDINI ED A.S.D. OSIMANA.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 161 del 16/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI GIUSEPPE BUGIOLACCHI, GIOVANNI GIACCO, ARMANDO CIAVATTINI, LUCA PESARESI, MAURIZIO CARBONARI, LUCA BIONDINI ED A.S.D. OSIMANA. Con provvedimento dell’11 febbraio 2009, il Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione i soggetti indicati in epigrafe per rispondere: - il calciatore Giuseppe Bugiolacchi della violazione del dovere di lealtà e correttezza di cui all’art. 1 del Codice di giustizia sportiva, anche in relazione agli artt. 7 e 16 dello Statuto Federale e 32bis N.O.I.F., per aver disputato, nella stagione sportiva 2007/2008, n. venti gare nelle fila dell’A.S.D. Osimana, senza averne titolo, perché non tesserato per tale Società; - i sigg. Giovanni Giacco, Armando Ciavattini, Luca Pesaresi, Maurizio Carbonari, Luca Biondini, della violazione del dovere di lealtà e correttezza di cui all’art. 1 del Codice di giustizia sportiva, anche in relazione all’art. 61 N.O.I.F., per avere sottoscritto complessivamente n. venti distinte di gara, in cui veniva dichiarato che il giocatore Bugiolacchi era regolarmente tesserato e partecipava alle gare sotto la responsabilità della società di appartenenza, malgrado il calciatore non ne avesse titolo; - la Società, per responsabilità oggettiva ex art. 4, comma 2, del Cgs, in relazione alle violazioni per le condotte ascritte ai propri dirigenti ed al calciatore. Con nota del 23 marzo 2009 questa Commissione, ai sensi dell’art. 30, 8° comma, del Codice di giustizia sportiva, ha disposto la notificazione dell’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, fissata per le ore 17,30 del giorno 14 aprile 2009, con l’avvertimento che gli atti sarebbero rimasti depositati nei termini di legge potendo le parti, entro tali termini, prenderne visione, richiederne copie e presentare memorie, istanze e quant’altro ritenuto utile ai fini della difesa. Nei termini assegnati nell’atto di convocazione, il calciatore Giuseppe Bugiolacchi, con proprio atto, e tutti gli altri deferiti, con unico atto, hanno fatto pervenire memorie difensive, nelle quali: a) in via preliminare, hanno eccepito l’improcedibilità del deferimento per violazione dell’art. 32, comma 11, Cgs, atteso che le relative indagini, iniziate nel corso della stagione sportiva 2007/2008, in seguito all’esposto di alcune società partecipanti al Campionato di Eccellenza Regionale Marche, ricevuto dalla Procura Federale in data 28 aprile 2008, si sono concluse, con la relazione riepilogativa, il 12 settembre 2008, quindi durante la stagione sportiva successiva 2008/2009, in assenza di proroga; b) nel merito, deducendo la regolarità del tesseramento in esame, hanno concluso per il rigetto del deferimento con conseguente proscioglimento di tutti i deferiti dalle specifiche incolpazioni. Alla riunione di trattazione come sopra fissata erano presenti: il rappresentante della Procura Federale della F.I.G.C. e per le parti deferite: il calciatore Giuseppe Bugiolacchi, assistito da legale di fiducia; il sig. Giovanni Giacco, Armando Ciavattini, Maurizio Carbonari, Luca Biondini e l’A.S.D. Osimana in persona del suo Presidente e Legale rappresentante Andrea Falcetelli, tutti assistiti dal medesimo legale di fiducia, il quale rappresentava e difendeva anche Luca Pesaresi assente. Il rappresentante della Procura Federale ribadiva tutte le contestazioni mosse, replicava alle eccezioni preliminari e pregiudiziali degli incolpati chiedendone la declaratoria di infondatezza e concludeva per l’affermazione di responsabilità degli ascritti con richiesta di condanne come da verbale di udienza. I difensori dei deferiti, dopo aver ulteriormente illustrato i motivi di difesa, insistevano nelle richieste già formulate. Sulle conclusioni come sopra trascritte, la Commissione tratteneva il procedimento per la decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE La Commissione, letti gli atti del procedimento, ascoltate le conclusioni del rappresentante della Procura Federale della F.I.G.C. e delle parti deferite, ritiene quanto segue. Va preliminarmente esaminata, in quanto assorbente, l’eccezione sollevata dai deferiti di improcedibilità per mancata osservanza del termine di cui all’art. 32, comma 11, del Codice di giustizia sportiva. La formulata eccezione appare fondata e, quindi, meritevole di accoglimento. Infatti, l’esposto trasmesso dal Comitato Regionale Marche “avente ad oggetto il reclamo di diverse società partecipanti al Campionato di Eccellenza Regionale Marche 2007/2008, avverso la posizione irregolare, fra le alte, del calciatore Giuseppe Bugiolacchi, utilizzato dalla società A.S.D. Osimana, in occasione di diverse gare del Campionato Eccellenza stagione 2007/2008” è pervenuto alla Procura Federale, come risulta dagli atti allegati al deferimento, in data 28 aprile 2008 e quindi durante la stagione sportiva 2007/2008, mentre le indagini risultano essere state concluse in data 12 settembre 2008 con la relazione del collaboratore della Procura Federale, cioè durante la stagione sportiva successiva 2008/2009. Dispone l’art. 32, comma 11, Cgs che “le indagini relative a fatti denunciati nel corso di una stagione sportiva devono concludersi prima dell’inizio della stagione sportiva successiva, salvo proroghe eccezionali concesse dalla sezione consultiva della Corte di giustizia federale”. Nel caso di specie la violazione della norma in questione sussiste, in quanto: a) i fatti sono stati denunciati e la denuncia è pervenuta alla Procura Federale in data 28 aprile 2008, nel corso quindi della stagione sportiva 2007/2008; b) dalla ricezione di tale atto si ha, secondo l’insegnamento della Commissione Disciplinare Nazionale (decisione n. 266 pubblicata sul Com. Uff. n. 27/CDN del 17.10.2008), l’apertura dell’inchiesta della Procura Federale ed il decorso dei termini di cui all’art. 32, 11° comma, Cgs; c) le indagini - da ritenersi iniziate come detto in data 28.4.2008 - si sono concluse in stagione sportiva successiva (2008/2009) a quella di apertura dell’inchiesta (2007/2008); d) non risulta essere stata né richiesta nè concessa per il procedimento in esame la proroga prevista dalla richiamata disposizione. Pertanto la norma di cui all’art. 32, 11° comma, Cgs è stata violata con le relative conseguenze che, secondo l’insegnamento della C.D.N. (decisione n. 266/2008 citata) comportano la dichiarazione di improcedibilità del deferimento, come peraltro confermato, seppur indirettamente, dalla Corte di Giustizia Federale nel testo della decisione relativa al Com. Uff. N. 84/CGF – riunione del 19.12.2008, pubblicata sul Com. Uff. n. 162/CGF del 6 aprile 2009 - in cui ha statuito che le conseguenze di tale violazione si dovrebbero comunque sostanziare, con riferimento analogico alle disposizioni processuali penalistiche, nella dichiarazione di inutilizzabilità delle indagini compiute successivamente alla scadenza del termine e quindi, nel caso di specie, nella inutilizzabilità totale degli atti di indagine del deferimento in esame. Al riguardo non sembra superfluo ricordare che a norma dell’art. 38, 6° comma, del Codice di giustizia sportiva tutti i termini ivi previsti sono perentori, compreso, quindi, quello di cui all’art. 32, 11° comma, Cgs. Va, infine, messo in rilievo che l’interpretazione che della disposizione di cui all’art. 32, 11° comma, Cgs sembra dare la Procura Federale secondo la quale i termini decorrerebbero non dal momento della denuncia (come testualmente scritto nella disposizione), ma dal momento in cui la Procura stessa decide di dare corso alle indagini, comporterebbe il conferimento alla stessa Procura di un potere che il Legislatore Sportivo ha voluto, proprio con la disposizione in esame, disciplinare scandendone i tempi. Una tale interpretazione peraltro svuoterebbe, di fatto, l’istituto della proroga, che invece è previsto solo per singoli e documentati casi specifici ed anzi eccezionali, con valutazione rimessa alla Corte di giustizia federale. Rimane assorbita ogni altra questione sollevata dai deferiti. P.Q.M. la Commissione dichiara improcedibile il deferimento come innanzi proposto dal Procuratore Federale della F.I.G.C..
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