COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 166 del 24/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S. DUE EMME avverso sanzioni merito gara Due Emme – Olimpia PSG, del 4.4.2009 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “G” – Com. Uff. n. 157 dell’8.4. 2009.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 166 del 24/04/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO A.S. DUE EMME avverso sanzioni merito gara Due Emme – Olimpia PSG, del 4.4.2009 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “G” - Com. Uff. n. 157 dell’8.4. 2009.
Il Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe comminava, tra le altre, le seguenti sanzioni:
- ammenda di € 150,00 all’A.S. Due Emme;
- obbligo alla Società di risarcire i danni arrecati all’autovettura dell’arbitro;
- squalifica fino al 7 ottobre 2009 e fino al 31 dicembre 2009 rispettivamente ai calciatori Porfiri Stefano e Rossi Walter, entrambi asseritamene tesserati per la reclamante.
Avverso tali decisioni ha proposto rituale reclamo l’A.S. Due Emme, contestando la veridicità del referto arbitrale, lamentando l’eccessività delle sanzioni e chiedendo, anche avanti questa Commissione, l’annullamento dell’ammenda ed una congrua riduzione delle squalifiche inflitte ai calciatori Porfiri e Rossi.
L’arbitro sarebbe stato contestato solo verbalmente da alcuni sostenitori locali, ma senza sputi né graffi alla sua autovettura.
Deduceva altresì la reclamante che l’arbitro, al suo arrivo, non consegnò le chiavi della propria auto all’addetto, come da normale procedura, ed al termine dell’incontro, lo stesso lasciò l’impianto sportivo senza denunciare alle Forze dell’Ordine presenti né al dirigente della Due Emme addetto all’arbitro i presunti danni alla sua autovettura.
Sul punto, in via istruttoria, la reclamante chiedeva un confronto con il direttore di gara.
Con riferimento al comportamento ascritto al proprio calciatore Rossi, la reclamante asseriva che lo stesso si limitò a protestare vivacemente nei confronti dell’arbitro senza strattonarlo nè farlo cadere.
Il Porfiri, infine, avrebbe solo inveito verbalmente contro il direttore di gara, senza null’altro.
Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha riferito:
- di avere, al suo arrivo presso l’impianto sportivo dell’A.S. Due Emme, parcheggiato l’autovettura nel luogo indicatogli da un dirigente locale;
- di non avere consegnato le relative chiavi all’addetto all’arbitro;
- di avere rilevato un graffio sulla carrozzeria dell’auto medesima dopo essersi allontanato dall’impianto sportivo in tutta fretta per la presenza di una ventina di sostenitori locali che l’avevano circondata ed, ancor prima, attinta con numerosi sputi,
- di essere stato, nell’occasione, colpito al mento da un sostenitore locale con un schiaffetto, come gesto di scherno e senza causargli alcun dolore;
- di avere espulso, al 48° minuto del secondo tempo, il calciatore Rossi per doppia ammonizione e che questi, dapprima allontanatosi, fece rientro sul terreno di gioco, essendo la gara subito terminata, per minacciarlo ed insultarlo unitamente ad altri suoi compagni di squadra e per poi strattonarlo per la maglia con entrambe le mani, rovinando entrambi a terra a seguito dell’intervento degli stessi compagni che cercavano di separarlo;
- di avere espulso il Porfiri, al 13° minuto del secondo tempo, per doppia ammonizione e che lo stesso lo insultò e lo minacciò, impedendogli altresì di chiudere la porta dello spogliatoio riservato agli ufficiali di gara, frapponendovi un piede.
Motivi della decisione
La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, ascoltati l’arbitro e la reclamante, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, ritiene che il proposto gravame possa essere accolto solo in parte.
Va preliminarmente rilevato che non può darsi luogo al richiesto confronto con l’ufficiale di gara per espresso divieto disposto dall’art. 34, 5° comma, del Codice di giustizia sportiva.
In merito all’obbligo comminato alla reclamante di risarcire il danno subito dall’autovettura dell’arbitro, le norme procedurali in materia impongono agli ufficiali di gara di chiedere al dirigente responsabile della società ospitante il luogo dove parcheggiare e consegnare le chiavi allo stesso previa verifica dello stato dell’auto. Gli stessi dovranno altresì constatare con il medesimo responsabile della società ospitante eventuali danni rilevati al veicolo al termine dell’incontro.
Ove gli ufficiali di gara non adempiano esattamente le disposizioni sopra indicate, non sarà possibile, in qualsiasi forma, procedere ad alcuna richiesta di danni.
Nel caso che ci occupa il direttore di gara, per sua stessa ammissione, non ha osservato le richiamate norme procedurali in materia e, pertanto, non è possibile procedere ad alcun risarcimento dei danni alla sua autovettura.
Ne deriva l’annullamento, sul punto, della delibera impugnata.
Va, viceversa, confermata la sanzione pecuniaria inflitta alla reclamante per il comportamento tenuto dai propri sostenitori, a fine gara, nei confronti dell’arbitro e per averne attinto l’autovettura, in sua assenza, con numerosi sputi.
Quanto ai fatti contestati al calciatore Porfiri, la Commissione reputa che lo stesso, espulso per doppia ammonizione nel corso della gara, deve altresì rispondere, a norma dell’art. 19, comma 4, lett. a) del Cgs, di condotta ingiuriosa ed irriguardosa posta in essere al termine dell’incontro nei confronti dell’arbitro, nei limiti delle sanzioni ivi previste.
Infine, il Collegio ritiene che la condotta tenuta dal calciatore Rossi al momento dell’espulsione e subito dopo la fine della gara, sia stata gravemente e reiteratamente ingiuriosa ed irriguardosa nei confronti dell’arbitro, ma, nel contempo, priva di quei requisiti che caratterizzano e qualificano l’azione violenta.
P.Q.M.
la Commissione, sul gravame come innanzi proposto dall’A.S. Due Emme, così decide:
- lo accoglie nella parte inerente l’obbligo imposto alla Società di risarcire i danni subiti dall’autovettura dell’arbitro, per l’effetto annullando, sul punto, la delibera;
- lo accoglie nella parte inerente le sanzioni dei calciatori, per l’effetto riducendo la squalifica di Porfiri Stefano a quattro giornate di gara e quella di Rossi Walter ad otto giornate di gara;
- lo respinge nel resto.
Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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