COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 166 del 24/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S. CICOGNA CALCIO avverso sanzioni merito gara Villa S. Martino – Cicogna, del 21.3.2009 – Campionato Provinciale Juniores, girone “A” – Com. Uff. n. 63 del 25.3.2009 della Delegazione Provinciale di Pesaro.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 166 del 24/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S. CICOGNA CALCIO avverso sanzioni merito gara Villa S. Martino – Cicogna, del 21.3.2009 – Campionato Provinciale Juniores, girone “A” - Com. Uff. n. 63 del 25.3.2009 della Delegazione Provinciale di Pesaro. Il Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Pesaro, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al calciatore Giovagnoli Alberto, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica fino al 31 dicembre 2009 per il comportamento da questi tenuto, al termine della gara, nei confronti dell’arbitro. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S. Cicogna Calcio, chiedendo, anche avanti questa Commissione, la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, in quanto questi avrebbe spinto l’arbitro involontariamente, in modo del tutto casuale, perché spinto a sua volta da altri giocatori e non lo avrebbe poi strattonato, ma solo offeso. Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha riferito che, al termine dell’incontro, il calciatore Giovagnoli dapprima gli diede una spinta alle spalle, facendogli fare due o tre passi in avanti per rimanere in equilibrio, poi lo prese per la divisa dicendogli che non avrebbe dovuto convalidare la segnatura della rete perché viziata da fuorigioco. MOTIVI DELLA DECISIONE La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, sentiti l’arbitro e la reclamante, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, ritiene che il proposto gravame possa essere accolto solo in parte. Il Collegio ritiene che la condotta del Giovagnoli sia stata gravemente e reiteratamente irriguardosa nei confronti del direttore di gara, avendolo dapprima spinto alle spalle e poi afferrato per la divisa per protestare, ma, nel contempo, priva di quei requisiti che caratterizzano e qualificano l’azione violenta. Ne deriva che, tenuto conto anche dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questo Organo, si possa addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata. P. Q. M. la Commissione, in accoglimento del gravame come sopra proposto dall’A.S. Cicogna Calcio, riduce la sanzione della squalifica del calciatore Giovagnoli Alberto ad otto giornate di gara. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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