COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 166 del 24/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D.P. PETRITOLI 1960 avverso sanzioni merito gara Petritoli – Caldarola, del 25.10.2008 – Campionato Regionale di Promozione, girone “B” – Com. Uff. n. 59 del 29.10.2008.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 166 del 24/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D.P. PETRITOLI 1960 avverso sanzioni merito gara Petritoli – Caldarola, del 25.10.2008 – Campionato Regionale di Promozione, girone “B” – Com. Uff. n. 59 del 29.10.2008. Il Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva all’A.S.D.P. Petritoli 1960, l’ammenda di € 1.000,00 “per avere durante la gara alcuni propri sostenitori insultato i giocatori della squadra avversaria rivolgendo reiterate frasi di stampo razzista ad un giocatore di colore”. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D.P. Petritoli 1960, contestando la veridicità del rapporto arbitrale, negando ogni addebito a carico dei propri sostenitori e chiedendo, pertanto, l’annullamento ovvero, in subordine, la riduzione dell’ammenda comminata dal primo Giudice. Ammetteva la Società che un proprio sostenitore ed in un’unica occasione, si rivolse ad un calciatore di colore della squadra avversaria esortandolo a non simulare ulteriormente, chiamandolo semplicemente e, quindi, in termini non offensivi, “africano”. Il direttore di gara, più volte ritualmente convocato, non compariva avanti questa Commissione, adducendo generici motivi di lavoro. Ritenutane la necessità, questa Commissione, con ordinanza pubblicata in data 23 dicembre 2008 sul Com. Uff. n. 94 del Comitato Regionale Marche, sospendeva il procedimento disponendo, ex art. 32, comma 9, del Codice di giustizia sportiva, i necessari accertamenti ed ogni opportuna indagine alla Procura Federale della F.I.G.C. per la completa ricostruzione degli episodi accaduti nella gara in esame, in ordine ai comportamenti ascritti ai sostenitori dell’A.S.D.P. Petritoli 1960. Con nota qui pervenuta il 14 aprile u.s., la Procura Federale della F.I.G.C. trasmetteva le risultanze degli accertamenti compiuti. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • letta la relazione della Procura Federale della F.I.G.C. dalla quale risulta provata la responsabilità dei sostenitori dell’odierna reclamante in ordine alle reiterate offese rivolte ai giocatori della squadra avversaria, residuando tuttavia un’insuperabile incertezza del quadro probatorio in merito ai contestati comportamenti discriminatori che gli stessi avrebbero posto in essere nei confronti di un calciatore della squadra avversaria; • ritenuto pertanto che si debba addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata. P.Q.M. accoglie il gravame come innanzi proposto dall’A.S.D.P. Petritoli 1960, per l’effetto riducendo la sanzione dell’ammenda ad € 200,00 (duecento/00). Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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