COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 166 del 24/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. POLISPORTIVA MONTELABBATE avverso sanzioni merito gara Montelabbate – Loreto Calcio Pesaro, del 28.3.2008 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “B” – Com. Uff. n. 65 del 1.4.2009 della Delegazione Provinciale di Pesaro.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 166 del 24/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. POLISPORTIVA MONTELABBATE avverso sanzioni merito gara Montelabbate – Loreto Calcio Pesaro, del 28.3.2008 - Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “B” - Com. Uff. n. 65 del 1.4.2009 della Delegazione Provinciale di Pesaro. Il Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Pesaro, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al tecnico Girolimoni Paolo, asseritamente tesserato per l’A.S.D. Polisportiva Montelabbate, la sanzione della squalifica fino al 30 giugno 2009 per il comportamento da questi tenuto, al termine della gara, nei confronti dell’arbitro. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Polisportiva Montelabbate chiedendo l’annullamento ovvero, in subordine, la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, ritenuta in ogni modo sproporzionata ed abnorme anche in relazione alla stessa motivazione del provvedimento. A dire della reclamante, il Girolimoni non avrebbe avuto alcun intento offensivo nei confronti del direttore di gara e lo avrebbe urtato involontariamente con il corpo, perdendo l’equilibrio, in quanto spinto con forza da un tesserato della squadra avversaria e, comunque, in maniera lieve e senza conseguenza alcuna. Alla richiesta audizione, la Società ribadiva le argomentazioni contenute nel gravame, reiterando le richieste ivi formulate. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato che il Girolimoni, a fine gara, gli si pose davanti, protestando con veemenza e dandogli tre spintoni con la pancia, facendolo indietreggiare di circa un passo ogni volta. Il contatto, intenzionale e non provocato da altri, non fu violento. Motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, ascoltati l’arbitro e la reclamante, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, reputa che il proposto gravame possa essere accolto alla luce del reale comportamento posto in essere dal Girolimoni. La Commissione ritiene che la condotta del tecnico sanzionato sia stata offensiva ed irriguardosa nei confronti del direttore di gara, soprattutto sotto il profilo del suo rilevante significato simbolico, come tale censurabile, ma, nel contempo, priva di quei requisiti che caratterizzano e qualificano l’azione violenta. Ne deriva che, tenuto conto anche dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questo Collegio, si possa addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata. P. Q. M. la Commissione, in accoglimento del gravame come sopra proposto dall’A.S.D. Polisportiva Montelabbate, riduce la sanzione della squalifica del tecnico Girolimoni Paolo al 1 maggio 2009. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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