COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 5 del 16/07/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DEL CALCIATORE PIERONI MICHELE avverso sanzioni merito gara Tabaccheria Montini – Pasticceria Franco, del 10.6.2008 – Torneo 8° Memorial “F. Lalloni” – Com. Uff. n. 167 del 19.6.2008.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 5 del 16/07/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DEL CALCIATORE PIERONI MICHELE avverso sanzioni merito gara Tabaccheria Montini – Pasticceria Franco, del 10.6.2008 – Torneo 8° Memorial “F. Lalloni” – Com. Uff. n. 167 del 19.6.2008. Il Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al calciatore Pieroni Michele, asseritamene tesserato dell’A.S.D. Sirolo Numana, la sanzione della squalifica fino al 31 dicembre 2008 per il comportamento da questi tenuto, a fine gara, nei confronti dell’Arbitro. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo in proprio il calciatore Pieroni Michele, chiedendo, anche avanti questa Commissione, la riduzione, nella misura ritenuta di giustizia, della sanzione comminatagli in prime cure. Ammetteva il Reclamante di avere proferito, nella particolare situazione di tensione e nervosismo venutasi a creare tra i giocatori a fine gara, frasi ingiuriose (ma non minacciose o intimidatorie) all’indirizzo dell’Arbitro e di avergli, per richiamarne l’attenzione, appoggiato leggermente una mano sulla schiena, al solo fine di protestare e senza violenza alcuna. Ascoltato a chiarimenti, l’Arbitro ha riferito che il Pieroni, a fine gara, lo minacciò, lo insultò e gli diede una manata alla schiena, provocandogli lieve ed istantaneo dolore. Qualcuno, non escluso che fosse il Pieroni, all’uscita dallo spogliatoio, gli chiese scusa per l’accaduto. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltati l’Arbitro ed il Reclamante; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuto che dall’esame degli atti ufficiali e delle risultanze istruttorie, che, com’è noto, costituiscono fonti probatorie privilegiate, risulta provata la responsabilità del calciatore Pieroni in ordine ai fatti ascrittigli; • ritenuto che il comportamento posto in essere dal calciatore sanzionato, grave più per il contenuto della gestualità, che per le irrilevanti conseguenze, meriti un diversa valutazione della concreta entità della sanzione da irrogare, che può essere pertanto ridotta, anche alla luce dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questo Collegio. P.Q.M. accoglie il gravame come sopra proposto in proprio dal calciatore Pieroni Michele, per l’effetto riducendogli la sanzione della squalifica al 31 ottobre 2008. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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