COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 92 Del 09 marzo 2006 Decisione della Commissione Disciplinare U.S. REAL MACCHIAGODENA – AVVERSO POSIZIONE IRREGOLARE CALCIATORE
COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.crmoliselnd.come sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 92 Del 09 marzo 2006
Decisione della Commissione Disciplinare
U.S. REAL MACCHIAGODENA – AVVERSO POSIZIONE IRREGOLARE CALCIATORE
La Commissione Disciplinare, letto il reclamo e preso atto della sua genericità in merito alla individuazione del giocatore in “possibile posizione irregolare”, nonché della sua presumibile partecipazione alla gara giocata il 5 febbraio sotto falso nome;
Visto l’art. 29, commi 6 e 9, del C.G.S.
DELIBERA
di dichiarare inammissibile il reclamo proposto dalla soc. U.S. Real Macchiagodena per la presunta
posizione irregolare di un giocatore della soc. Sepinia Calcio nella gara giocata il 5.2.2006.
Ordina incamerarsi la tassa reclamo con addebito sul conto della società reclamante.
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