COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale n.100 del 04/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 5.2.1. U.S. ROCCASICURA – AVVERSO SQUALIFICA CALCIATORE – PROVVEDIMENTO G.S.T – C.U. N. 81 DEL 4 FEBBRAIO 2009 (GARA VIRTUS SANTANGIOLESE – ROCCASICURA DEL 31.01.2009 – CAMPIONATO PROMOZIONE – 5^ RITORNO)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale n.100 del 04/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 5.2.1. U.S. ROCCASICURA – AVVERSO SQUALIFICA CALCIATORE - PROVVEDIMENTO G.S.T – C.U. N. 81 DEL 4 FEBBRAIO 2009 (GARA VIRTUS SANTANGIOLESE - ROCCASICURA DEL 31.01.2009 – CAMPIONATO PROMOZIONE – 5^ RITORNO) La Commissione Disciplinare, letto il ricorso e visti gli atti ufficiali di gara, osserva quanto segue. La società ricorrente ed il calciatore Di Pasquo Michele, ascoltati sui fatti su espressa richiesta, hanno fornito una versione dei fatti completamente diversa da quella riportata nel supplemento di referto a firma dell’assistente arbitrale, escludendo che il contatto fisico tra il suddetto calciatore e l’assistente sia stato volontario. Questa Commissione Disciplinare, premesso che il referto di gara ed i supplementi di rapporto sono considerati documenti privilegiati di prova, come previsto dall’art. 35, comma 1.1, del C.G.S., deve valutare la congruità della sanzione inflitta dal Giudice di primo grado tenendo conto delle risultanze di tali atti, dopo aver ascoltato le dichiarazioni delle società e dei tesserati che lo chiedono. Dall’analisi del referto di gara a firma dell’arbitro nessun riscontro si rileva in merito ad episodi sanzionabili che hanno interessato tesserati delle due squadre a fine gara e né si rilevano fatti e situazioni che hanno potuto creare una situazione di tensione particolare durante e dopo la gara. Esclusa una motivazione che potesse portare volontariamente ad una azione violenta, il contatto fisico tra il calciatore Di Pasquo Michele e l’assistente arbitrale ben può ritenersi condotta irriguardosa e come tale sanzionata, con l’effetto che la sanzione inflitta dal G.S. può essere ridotta. P.Q.M. delibera di ridurre la squalifica del calciatore Di Pasquo Michele a tre giornate di gara. Nulla per la tassa non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it