COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale n.100 del 04/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 5.2.3. A.S.D. Pol. GILDONE – AVVERSO SQUALIFICA CALCIATORE E SANZIONE PECUNIARIA – PROVVEDIMENTO G.S.T – C.U. N. 85 DEL 11 FEBBRAIO 2009 (GARA FIAMMA FOLGORE – GILDONE DELL’ 8.02.2009 – CAMPIONATO 1^ CATEGORIA GIRONE B – 4^ RITORNO)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale n.100 del 04/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 5.2.3. A.S.D. Pol. GILDONE – AVVERSO SQUALIFICA CALCIATORE E SANZIONE PECUNIARIA - PROVVEDIMENTO G.S.T - C.U. N. 85 DEL 11 FEBBRAIO 2009 (GARA FIAMMA FOLGORE – GILDONE DELL’ 8.02.2009 – CAMPIONATO 1^ CATEGORIA GIRONE B – 4^ RITORNO) La Commissione Disciplinare, letto il ricorso e visto il referto di gara, osserva quanto segue. La società ricorrente chiede la riduzione delle giornate di squalifica al calciatore Pietrantonio Giancarlo e l’annullamento della sanzione pecuniaria contestando quanto riportato dall’arbitro. Va rilevato, preliminarmente, che la sanzione pecuniaria non è impugnabile, così come stabilito dall’art. 45, comma 3, lett. d), del C.G.S., perché è inferiore al limite ivi fissato e, conseguentemente, va confermata. Il comportamento tenuto dal calciatore Pietrantonio Giancarlo va ritenuto irriguardoso nei confronti degli ufficiali di gara e come tale sanzionato nel limite minimo previsto dall’art. 19, comma 4, lettera a), del C.G.S. La violenza sulle cose, che porta l’autore a rispondere dei danni arrecati, non può essere ritenuta condotta violenta verso gli ufficiali di gara, pertanto, nel caso in esame la sanzione inflitta dal G.S. va ridotta considerato quanto sopra. P.Q.M. delibera di ridurre la squalifica del calciatore Pietrantonio Giancarlo a due giornate e di confermare la sanzione pecuniaria nel limite fissato dal G.S. perché la stessa non è impugnabile. Nulla per la tassa non versata.
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