COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale n.100 del 04/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 5.2.4. Pol. MASTRATI – AVVERSO SQUALIFICA ALLENATORE E CALCIATORE – PROVVEDIMENTO G.S.T – C.U. N. 81 DEL 4 FEBBRAIO 2009 (GARA ALIFE – MASTRATI DEL 1°.02.2009 – CAMPIONATO 2^ CATEGORIA GIRONE A – 3^ RITORNO)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale n.100 del 04/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 5.2.4. Pol. MASTRATI – AVVERSO SQUALIFICA ALLENATORE E CALCIATORE – PROVVEDIMENTO G.S.T – C.U. N. 81 DEL 4 FEBBRAIO 2009 (GARA ALIFE - MASTRATI DEL 1°.02.2009 – CAMPIONATO 2^ CATEGORIA GIRONE A – 3^ RITORNO) La Commissione Disciplinare, letto il ricorso e visto il referto arbitrale, osserva quanto segue. La società ricorrente opportunamente ascoltata in seguito a specifica richiesta ha contestato quanto riportato dall’arbitro sugli episodi che hanno riguardato l’allenatore Riccio Pasquale ed il calciatore Valvona Pasquale. Per quest’ultimo ha escluso che l’episodio riguardante l’assistente dell’arbitro sia stato violento o lesivo della persona, ma si è concretizzato in uno scontro verbale tra i due. La sanzione a carico dell’allenatore Riccio Pasquale deve essere confermata sia per le risultanze del referto arbitrale e sia perché la stessa era fino all’ 11 febbraio 2009 ed il ricorso è pervenuto all’organo di giustizia sportiva il giorno 12 febbraio, quindi oltre la data di scadenza della sanzione. Per quanto attiene la squalifica del calciatore Valvona Pasquale, le risultanze degli atti portano ad escludere il comportamento minaccioso ed a ricondurre il fatto nell’ambito dell’aggressione verbale verso l’assistente, come del resto espressamente riportato dall’arbitro, che va sanzionato tenendo conto anche degli effetti avuto sul pubblico. Tale risultanza permette a questa Commissione Disciplinare di poter riconoscere una riduzione della sanzione inflitta dal G.S. al suddetto calciatore. P.Q.M. delibera di confermare la squalifica all’allenatore Riccio Pasquale e di ridurre la squalifica del calciatore Valvona Pasquale a tre giornate di gara. Nulla per la tassa non versata.
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