COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale n.107 del 18/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D. SAMPIETRESE – AVVERSO IRREGOLARE SVOLGIMENTO GARA (GARA SAMPIETRESE – ROCCASICURA DEL 22.02.2009 – CAMPIONATO PROMOZIONE – 7^ RITORNO)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale n.107 del 18/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D. SAMPIETRESE – AVVERSO IRREGOLARE SVOLGIMENTO GARA (GARA SAMPIETRESE – ROCCASICURA DEL 22.02.2009 – CAMPIONATO PROMOZIONE – 7^ RITORNO) La Commissione Disciplinare, letto il ricorso presentato dalla società A.S.D. Sampietrese e visti gli atti di gara, osserva quanto segue. La ricorrente lamenta un comportamento antisportivo messo in atto dai calciatori della società U.S. Roccasicura durante ed a fine gara, che ha condizionato il regolare svolgimento della gara stessa giocata il giorno 22 febbraio 2009. Nessuna decisione può essere presa sui fatti riportati da parte di questa Commissione Disciplinare Territoriale, le cui competenze sono individuate espressamente dagli articoli 30 e 44 del C.G.S., trattandosi di valutazioni di competenza del Giudice Sportivo, cui il ricorso va rimesso. P.Q.M. delibera di rimettere per competenza il ricorso al Giudice Sportivo, organo di Giustizia di primo grado.
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