COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale n.107 del 18/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 5.2.1. A.S. D. MORRONE – AVVERSO SQUALIFICA CALCIATORE – DECISIONE G.S. C.U. N. 85 (GARA MARE TERMOLI – MORRONE DELL’ 8.02.2009 – CAMPIONATO 2^ CATEGORIA GIRONE D – 4^ RITORNO)
COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.crmoliselnd.come sul
Comunicato Ufficiale n.107 del 18/03/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
5.2.1. A.S. D. MORRONE – AVVERSO SQUALIFICA CALCIATORE - DECISIONE G.S. C.U. N. 85
(GARA MARE TERMOLI - MORRONE DELL’ 8.02.2009 – CAMPIONATO 2^ CATEGORIA GIRONE D – 4^ RITORNO)
La Commissione Disciplinare,
Visto il ricorso e letti gli atti ufficiali di gara, sentito anche il Presidente della società ricorrente, che ha chiesto di essere ascoltato, osserva quanto segue.
Dall’esame degli atti suddetti risulta acclarata la responsabilità del calciatore Di Soccio Angelo in ordine al comportamento violento tenuto nei confronti del direttore di gara.
Questa Commissione Disciplinare, però, anche in considerazione del fatto che il comportamento violento è riconducibile ad un solo episodio, che peraltro non ha prodotto danni fisici all’arbitro, ritiene congruo ridurre la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore suddetto.
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare riduce la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Di Soccio Angelo fino a tutto il 31 maggio 2010. Nulla per la tassa non versata.
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