COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale n.127 del 22/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 5.2.2. U.S. ROCCASICURA – AVVERSO SANZIONI VARIE G.S.T. – C.U. N. 119 E 121 (GARA SPORTING AESERNIA – ROCCASICURA DELL’1.04.2009 – CAMPIONATO PROMOZIONE – 13^ RITORNO)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale n.127 del 22/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 5.2.2. U.S. ROCCASICURA – AVVERSO SANZIONI VARIE G.S.T. – C.U. N. 119 E 121 (GARA SPORTING AESERNIA - ROCCASICURA DELL’1.04.2009 – CAMPIONATO PROMOZIONE – 13^ RITORNO) La Commissione Disciplinare, letto il ricorso, visti gli atti ufficiali di gara e sentita la società, che ha chiesto espressamente l’audizione, osserva quanto segue. La società U.S. Roccasicura ha fatto ricorso avverso la sanzione della ammenda di euro 300,00 e le squalifiche inflitte dal G.S. al massaggiatore Milano Paolo e al dirigente Milano Pasquale, nonché ai calciatori Milano Domenico, Ciarlone Alessandro, Di Pasquo Fabio, Lombardi Carlo (n. 11.04.78), Di Pasquo Michele, D’Andrea Mauro e Lombardi Carlo (n. 28.10.87) e non alla sanzione della punizione sportiva della perdita della gara per 0-3. Preliminarmente va rappresentato che non sono ricorribili le sanzioni disciplinari inflitte al dirigente Milano Pasquale ed al calciatore Di Pasquo Fabio, ai sensi dell’art. 45, comma 3, lett. a) e b), del Codice di Giustizia Sportiva, che, pertanto, restano fissate nel limite stabilito dal G.S. La ricorrente contesta le risultanze dei supplementi di rapporto a firma dell’arbitro e dei due assistenti arbitrali della gara giocata il 1° aprile 2009 contro la società Sporting Aesernia, rappresentando che gli episodi verificatisi durante ed al termine della gara sono stati riportati in modo non veritiero e con errori di persona, per cui chiede la acquisizione del DVD dell’incontro. Inoltre è stata rappresentata la provocazione da parte di tesserati della società Sporting Aesernia e di altre persone non riportate in distinta che al momento delle rete del 2 a 1 per tale società entravano in campo. Il C.G.S. prevede che il rapporto dell’arbitro e degli assistenti ed i relativi supplementi fanno piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento della gara (vedi art. 35, comma 1.1), e che, limitatamente ai fatti di condotta violenta, anche nelle gare della L.N.D. è facoltà degli Organi di Giustizia Sportiva di utilizzare quale mezzo di prova riprese televisive o altri filmati che offrano piena garanzia tecnica e documentale (vedi art. 35, comma 1.4). Sulla base di ciò questa C.D. ritiene utile acquisire agli atti il DVD depositato dalla ricorrente per le valutazioni di competenza, che viene visionato sui punti in contestazione. Dal combinato delle risultanze dei supplementi di rapporto e delle riprese televisive risulta che le violazioni commesse dai calciatori Ciarlone Alessandro (suppl. rapporto arbitro) e Lombardi Carlo, n. 28.10.87, (suppl. rapporto assistente) si sono concretizzati in frasi irriguardose verso il direttore di gara, che possono essere sanzionate con la sanzione minima prevista dall’art. 19, comma 4, lett. a), C.G.S., escludendo per il Ciarlone Alessandro il tentativo di aggressione a fine primo tempo. Il calciatore Milano Domenico va sanzionato per le frasi irriguardose rivolte al direttore di gara, per il fatto di essersi avvicinato allo stesso a fine primo tempo con fare minaccioso, trattenuto dal compagno di squadra D’Andrea Mauro, e non dalla forza pubblica, e per essersi trattenuto sulla panchina nel secondo tempo, benché espulso durante il primo tempo; non va sanzionato, invece, per aver tenuto comportamento violento verso l’arbitro al momento della espulsione, che non risulta esserci stato. Il calciatore Lombardi Carlo (n. 11.4.78) va sanzionato per la condotta violenta tenuta verso l’allenatore avversario che si è manifestata con un tentativo di colpirlo, subito bloccato da compagni di squadra ed in particolare da D’Andrea Mauro, e non va sanzionato per aver spinto a terra il massaggiatore avversario e per averlo scalciato, perché le riprese dimostrano che il Lombardi non si è mai avvicinato al massaggiatore perché trattenuto sempre dal D’Andrea. Il calciatore Di Pasquo Michele deve rispondere di condotta violenta a carico del massaggiatore della squadra avversaria, così come riportato nel supplemento di referto dell’assistente. Il calciatore D’Andrea Mauro, che è stato colui che più di altri si è impegnato a trattenere i compagni ed a riportare la calma, deve rispondere della frase riportata in referto e del tentativo di avvicinarsi all’arbitro con fare minaccioso, ma non della condotta violenta riportata nel supplemento di rapporto e per aver spezzato il cartellino rosso, fatti questi che non vengono rilevati nelle riprese televisive. Il D’Andrea, infatti, si avvicina all’arbitro, nella concitata fase finale, una sola volta ma sempre a distanza e trattenuto dal dirigente e da altri compagni. Nella quantificazione della sanzione va tenuto conto del comportamento responsabile messo in atto dal D’Andrea nel non fare peggiorare la situazione in più circostanze. Il massaggiatore Milano Paolo va sanzionato per aver avuto comportamento violento verso l’arbitro che ha comportato per questi conseguenze fisiche refertate da una struttura pubblica. Va dato atto, però, che lo stesso si è attivato in modo fattivo per evitare ulteriori conseguenze fisiche al direttore di gara in altri episodi da parte di calciatori della propria squadra. Ciò viene ritenuto un elemento importante per riconoscergli una riduzione della sanzione inflittagli dal G.S. Altri elementi da tenere in considerazione nella quantificazione delle sanzioni sono il momento in cui si sono verificati gli episodi e la provocazione subita dai tesserati della U.S. Roccasicura, che ha portato alle fasi finali verificatesi a catena dopo la rete segnata dallo Sporting Aesernia allo scadere del tempo. Per quanto attiene alla sanzione pecuniaria, questa C.D. ritiene che vada confermata per gli episodi verificatisi a fine gara che hanno visto tra l’altro la sospensione della stessa. P.Q.M. delibera di confermare la sanzione della ammenda di euro 300.00 a carico della società ricorrente U.S. Roccasicura e le squalifiche della inibizione fino al 6 maggio 2009 al dirigente Milano Pasquale e la squalifica di una giornata al calciatore Di Pasquo Fabio; di ridurre la squalifica dei calciatori Ciarlone Alessandro e Lombardi Carlo (n. 28.10.87) a due giornate, la squalifica al calciatore Milano Domenico a quattro giornate, la squalifica Lombardi Carlo (n. 11.4.78) a tre giornate, la squalifica al calciatore D’Andrea Mauro a due giornate e la squalifica al massaggiatore Milano Paolo 31 ottobre 2010. Nulla per la tassa, che va restituita alla società da parte della Segreteria del C.R. Molise perché già versata.
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