COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale n.127 del 22/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 5.2.1. U.S. CAMPOBASSO 1919 – AVVERSO SANZIONI VARIE G.S.T. – C.U. N. 124 (GARA CAMPOBASSO 1919 – TURRIS S. CROCE DEL 31.01.2009 – CAMPIONATO ECCELLENZA – 5^ RITORNO)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale n.127 del 22/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 5.2.1. U.S. CAMPOBASSO 1919 – AVVERSO SANZIONI VARIE G.S.T. – C.U. N. 124 (GARA CAMPOBASSO 1919 – TURRIS S. CROCE DEL 31.01.2009 – CAMPIONATO ECCELLENZA – 5^ RITORNO) La Commissione Disciplinare, letto il ricorso, visti gli atti ufficiali relativi alla decisione del G.S. e sentita la società, che ha chiesto espressamente l’audizione, osserva quanto segue. La ricorrente, che non ha impugnato la sanzione della perdita della gara, contesta tutte le altre sanzioni ritenendo che il G.S. era tenuto a decidere solo in merito al reclamo presentato dalla società Turris Santa Croce in data 4 febbraio 2009, per i fatti verificatisi durante la gara giocata il 31 gennaio 2009. Nello specifico contesta la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica inflitta per l’impiego di calciatori in posizione irregolare, perché è erronea la valutazione dei fatti verificatisi, e le sanzioni al dirigente accompagnatore Palmieri Domenico ed ai calciatori Faonte Guido e Murazzo Gabriele per violazione dell’art. 1 del C.G.S., nonché la conseguente ammenda per responsabilità oggettiva alla società, perché il G.S. non è organo titolato per provvedere su tale materia. Il ricorso deve essere accolto. I fatti verificatisi durante la gara suddetta, che riguardano la sostituzione di calciatori non rispettando l’impiego di tesserati nati negli anni 1989 e 1990, sono stati correttamente sanzionati dal G.S. applicando l’ art. 17, comma 5, del C.G.S., come disposto a pagina 46 del C.U. n. 2 del 3 luglio 2008. Non va sanzionata la società ricorrente con la penalizzazione in classifica di un punto, perchè i calciatori impegnati nella gara dalla U.S. Campobasso 1919 debbono ritenersi tutti in posizione regolare, in quanto nessun reclamo è stato presentato in tal senso dalla società Turris S. Croce e nessuna irregolarità è stata accertata di ufficio in merito. Non vanno sanzionati il dirigente accompagnatore Palmieri Domenico ed i calciatori Faonte Guido e Murazzo Gabriele per i fatti verificatisi durante la gara, perché nessuna censura può essere loro mossa dal G.S. in merito alle sostituzioni. Mancando i presupposti non va applicata nemmeno l’ammenda per responsabilità oggettiva a carico della società. Per quanto riguarda la valutazione dei comportamenti tenuti dai suddetti nella vicenda, la competenza è della Commissione Disciplinare Territoriale a seguito di specifico deferimento da parte della Procura Federale, come previsto dall’art. 32, commi 3,4 e 9, del C.G.S. P.Q.M. delibera di accoglie il ricorso e per l’effetto annulla la decisione del G.S. pubblicata sul C.U. n. 124 del 17 aprile 2009 nella parte relativa alla penalizzazione di un punto in classifica, alla inibizione del dirigente Palmieri Domenico, alla squalifica dei calciatori Faonte Guido e Murazzo Gabriele ed alla ammenda di euro 1.500,00. Dispone trasmettersi copia della presente decisione alla Procura Federale per quanto di competenza in merito al comportamento tenuto dal dirigente accompagnatore e dai calciatori interessati. Nulla per la tassa, che deve essere restituita in quanto già versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it