COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale n.132 del 29/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 5.2.3. A.S.D. OLIMPIA KALENA – AVVERSO AMMENDA E DIFFIDA – PROVVEDIMENTI G.S. – C.U. N. 122 (GARA OLIMPIA KALENA – ROCCAVIVARA DELL’ 11.04.2009 – CAMPIONATO 2^ CATEGORIA GIRONE D – 9^ RITORNO)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale n.132 del 29/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 5.2.3. A.S.D. OLIMPIA KALENA – AVVERSO AMMENDA E DIFFIDA – PROVVEDIMENTI G.S. - C.U. N. 122 (GARA OLIMPIA KALENA - ROCCAVIVARA DELL’ 11.04.2009 – CAMPIONATO 2^ CATEGORIA GIRONE D – 9^ RITORNO) La Commissione Disciplinare, letto il reclamo; rilevato che la reclamante contesta il contenuto del rapporto del direttore di gara, pur ammettendo che il predetto documento costituisce fonte di prova privilegiata in ordine alla modalità di svolgimento dei fatti accaduti in occasione della gara stessa, con la conseguenza che il contenuto del referto arbitrale non può essere inficiato dalla mera smentita dei fatti allegata al reclamo; che tuttavia in relazione agli episodi contestati, così come riportati nel rapporto dell’arbitro, appare equa l’irrogazione della sola sanzione pecuniaria, P.Q.M. in parziale accoglimento del ricorso ed in riforma della impugnata decisione, infligge alla A.S.D. Olimpia Kalena la sola ammenda di euro 250,00, con l’esclusione della sanzione della diffida. Nulla per la tassa non versata.
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