COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale n.132 del 29/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 5.2.4. A.S.D. SABATELLA RICCIA – AVVERSO RISULTATO GARA E SQUALIFICHE CALCIATORI – PROVVEDIMENTI G.S.T. – C.U. N. 122 (GARA SABATELLA RICCIA – PRIMAVERA DELL’8.04.2009 – CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI A – 5^ RITORNO)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale n.132 del 29/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 5.2.4. A.S.D. SABATELLA RICCIA – AVVERSO RISULTATO GARA E SQUALIFICHE CALCIATORI – PROVVEDIMENTI G.S.T. – C.U. N. 122 (GARA SABATELLA RICCIA - PRIMAVERA DELL’8.04.2009 – CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI A – 5^ RITORNO) La Commissione Disciplinare, letto il ricorso, ascoltata la società che ha chiesto l’audizione sui fatti e visti gli atti ufficiali di gara, osserva quanto segue. La ricorrente richiede a questa C.D. di annullare il risultato della gara, disponendo la ripetizione della stessa, atteso il rapporto di parentela accertato tra l’arbitro della gara ed un calciatore della squadra avversaria, nonché annullare o ridurre le squalifiche inflitte ai calciatori Del Zingaro Gaetano, Evangelista Christian e Mignogna Daniele, rappresentando che le azioni riportate a carico dei suddetti calciatori non si sono verificate e, comunque, non come descritte. Da ultimo è stato evidenziato che il supplemento di rapporto allegato al referto arbitrale non risulta sottoscritto dal direttore di gara. Va preliminarmente fatto presente che per quanto attiene alla richiesta di annullare il risultato della gara con contestuale ripetizione della stessa, va dichiarata la inammissibilità in quanto la società ricorrente non ha inviato copia del ricorso alla società controparte venendo così meno al disposto dell’art. 46, comma 5, del C.G.S. In merito alla asserita esistenza di un rapporto di parentela tra l’arbitro ed un calciatore della società avversaria, non potendo allo stato questa C.D. valutare nel merito la questione per la motivazione di cui al punto precedente, va trasmessa copia degli atti alla Sezione A.I.A. di Campobasso per le valutazioni di competenza sul fatto. Riguardo al supplemento di rapporto non firmato, questa C.D. accertato che lo stesso deve ritenersi in questa occasione documento valido in quanto sul referto l’arbitro ha annotato espressamente “vedi supplemento”, così dando certezza che il documento era aggiuntivo al referto stesso, dispone segnalarsi la circostanza alla sezione AIA di cui sopra per opportuna conoscenza per le valutazioni di competenza. Può, invece, trattarsi il ricorso per quanto attiene alle sanzioni inflitte dal G.S. ai suddetti calciatori. La squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Del Zingaro Gaetano deve essere ridotta, rapportandola a giornate, tenuto conto che le risultanze del supplemento di rapporto appaiono inverosimili circa l’azione posta in essere e gli effetti segnalati, pur in presenza di un comportamento sanzionabile che ha messo in atto il Del Zingaro verso un avversario. La squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Evangelista Christian deve essere ridotta, rapportandola a giornate, tenuto conto che le risultanze del supplemento di rapporto appaiono inverosimili e contraddittorie circa la dinamica dei fatti e gli effetti segnalati, pur in presenza di un comportamento minaccioso sanzionabile tenuto dal calciatore verso l’arbitro. Anche la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Mignogna Daniele deve essere ridotta, rapportandola a giornate, in considerazione del comportamento tenuto dallo stesso che non ha avuto effetti fisici sul direttore di gara. P.Q.M. delibera di dichiarare inammissibile il ricorso sulla richiesta di ripetizione della gara per i motivi in premessa e di ridurre le squalifiche ai calciatori, rapportandole a giornate, per Del Zingaro Gaetano a quattro giornate e per Evangelista Christian e Mignogna Daniele a tre giornate ciascuno. Dispone trasmettersi copia della presente decisione, unitamente alla copia del referto arbitrale e del relativo supplemento, nonché della distinta della gara giocata il giorno 8.4.2009 della società A.S.D. Primavera Campobasso, al Presidente della Sezione locale dell’A.I.A. per quanto di competenza in merito ai fatti riportati in premessa. Nulla per la tassa non versata, che va restituita perché già versata.
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