COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale n.132 del 29/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 5.3.1. DEFERIMENTO di VACCA Francesco e A.S.D. SAMPIETRESE

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale n.132 del 29/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 5.3.1. DEFERIMENTO di VACCA Francesco e A.S.D. SAMPIETRESE Con atto n. 5279/330PF08-09/GT/dl del 12 marzo 2009, la Procura Federale deferiva dinanzi a codesta Commissione Disciplinare Territoriale il sig. Vacca Francesco e la società A.S.D. Sampietrese per rispondere: il primo, all’epoca dei fatti calciatore della società A.S.D. Sampietrese, della violazione dell’art. 1, comma 1, in relazione all’art. 19, comma 1 lett. e), C.G.S. per aver dato uno schiaffo sulla nuca del Presidente della società Oratoriana Limosano; la seconda per responsabilità oggettiva ex art. 4, comma 2, del C.G.S. per le violazioni ascritte al proprio calciatore. La Commissione Disciplinare rilevata la regolarità della comunicazione alle parti ed alla Procura Federale della riunione fissata per discutere del deferimento, ha proceduto alla trattazione. Sono risultati presenti il rappresentante della Procura Federale, Avv. Leonardo Cotugno, il Sig. Barlettano Vincenzo, Presidente pro tempore della società A.S.D. Sampietrese, ed il calciatore Vacca Francesco. La società ed il calciatore hanno negato che il fatto portato a conoscenza della Procura Federale si sia verificato ed hanno esibito dichiarazione del Comandante della Stazione dei Carabinieri di Mignano Montelungo sui fatti verificatisi al termine della gara giocata il 6 aprile 2008. Il rappresentante della Procura Federale si è riportato al deferimento, impugnando la dichiarazione esibita, ed ha concluso richiedendo per Vacca Francesco la sanzione della squalifica per quattro giornate e per la società A.S.D. Sampietrese la sanzione della ammenda di 200,00 euro. La Commissione Disciplinare si è riservata la decisione, che, presa, è stata depositata in pari data. DECISIONE La C.D. valutati i fatti posti a base del deferimento, ritiene che il comportamento tenuto dal calciatore Vacca Francesco è stato pienamente accertato e che va sanzionato come violazione dei principi di lealtà, rettitudine e probità, come risultante dal deferimento della Procura Federale. La società, di conseguenza, deve rispondere di responsabilità oggettiva per la condotta tenuta dal proprio tesserato. La sanzione richiesta dalla Procura Federale per i deferiti può essere ridotta tenendo conto della entità e della rilevanza del gesto, anche considerato che non risultano accertati eventuali effetti fisici sulla persona interessata, e del fatto che lo stesso è stato messo in atto al termine dell’incontro in una situazione particolare di tensione. P.Q.M. delibera di sanzionare il calciatore Vacca Francesco con la squalifica per una giornata e la società A.S.D. Sampietrese con l’ammenda di euro 100,00. Manda alla Segreteria del C.R. Molise per l’esecuzione della presente decisione.
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