COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale n.132 del 29/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 5.2.1. A.S.D. MARONEA CALCIO – AVVERSO SQUALIFICA CALCIATORE – PROVVEDIMENTO G.S. – C.U. N. 122 (GARA MARONEA CALCIO – CASTELMAURO DELL’ 11.04.2009 – CAMPIONATO 1^ CATEGORIA GIRONE C – 9^ RITORNO)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale n.132 del 29/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 5.2.1. A.S.D. MARONEA CALCIO – AVVERSO SQUALIFICA CALCIATORE – PROVVEDIMENTO G.S. – C.U. N. 122 (GARA MARONEA CALCIO – CASTELMAURO DELL’ 11.04.2009 – CAMPIONATO 1^ CATEGORIA GIRONE C – 9^ RITORNO) La Commissione Disciplinare, letto il ricorso e sentita la società che ha richiesta l’audizione, osserva quanto segue. La ricorrente, oltre a dare giustificazione al comportamento del calciatore D’Angelo Gianmarco, riconosce che l’arbitro è stato colpito a seguito della azione posta in essere dal suddetto calciatore, che, viene sostenuto, è stata del tutto involontaria e si è concretizzata in un modo completamente diverso da quello refertato. La fonte privilegiata riconosciuta dal C.G.S. al referto arbitrale non dà la possibilità a questa C.D. di poter dare credito a quanto sostenuto sulla base della mera smentita dei fatti. Tuttavia, pur riconoscendo che la condotta posta in essere dal calciatore D’Angelo Gianmarco è da considerare riprovevole, valutato che l’azione posta in essere dal suddetto non ha portato effetti particolarmente gravi sul direttore di gara e che si è manifestata senza contatto fisico diretto, facendo presupporre si sia trattato di un gesto di stizza dovuto al clima teso esistente a fine gara, ritiene equa una riduzione della squalifica rapportandola a giornate. P.Q.M. in parziale accoglimento del ricorso ed in riforma della impugnata decisione del G.S. delibera di infliggere al calciatore D’Angelo Gianmarco la sanzione della squalifica per 5 giornate. Nulla per la tassa non versata.
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