Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 16 del 31 Ottobre 2002 – pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Ricorso della Società BORGATA LESNA avverso la decisione del Giudice Sportivo inclusa in comunicato ufficiale n. 12 del 17102002 del Comitato Provinciale di Torino, in relazione alla gara RAPID TORINO – BORGATA LESNA del 13102002, Campionato di Seconda Categoria Girone L

Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta - STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 16 del 31 Ottobre 2002 – pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Ricorso della Società BORGATA LESNA avverso la decisione del Giudice Sportivo inclusa in comunicato ufficiale n. 12 del 17102002 del Comitato Provinciale di Torino, in relazione alla gara RAPID TORINO – BORGATA LESNA del 13102002, Campionato di Seconda Categoria Girone L Con ricorso inviato in data 19102002 la Società BORGATA LESNA si duole del provvedimento in oggetto con cui il Giudice Sportivo sanzionava con la squalifica per sei gare il giocatore DEL BUONO Claudio e ne chiede la riduzione. La Società ricorrente riconosce che effettivamente il giocatore si è reso responsabile della condotta rilevata nel provvedimento impugnato ma adduce a giustificazione della stessa una decisione infelice del direttore di gara. Inoltre si sostiene che, nella determinazione della sanzione, debba considerarsi che la condotta del calciatore sanzionato non ha avuto effetti lesivi nei confronti dell’arbitro. Viene ricordato, infine, il leale comportamento tenuto dal DEL BUONO nei dodici anni di appartenenza alla medesima Società trascorsi senza l’irrogazione di alcuna squalifica. Il ricorso in esame non può trovare accoglimento e deve essere respinto. Giova preliminarmente ricordare che, nel giudizio sportivo il referto arbitrale costituisce piena prova e non può essere disatteso da semplici dichiarazioni di diverso tenore (Art.. 31 C.G.S). Nel caso di specie, il rapporto del direttore di gara è assai preciso nella descrizione dei fatti. In particolare si sottolinea come il DEL BUONO dopo essere stato espulso per avere vivacemente protestato nei confronti del direttore di gara ed averlo attinto al volto scagliandogli contro una manciata di sabbia, abbia tirato altra sabbia contro l’arbitro medesimo ed un ulteriore tentativo di aggressione sia stato inibito dall’intervento dei giocatori avversari. Ora, la condotta tenuta dal calciatore del BORGATA LESNA deve ritenersi gravemente minacciosa e, pur non avendo arrecato al direttore di gara lesioni tali da comprometterne l’efficienza, non può certo affermarsi che sia stata priva di conseguenze dannose. Pertanto, contrariamente a quanto si sostiene nel ricorso, il comportamento risultante dal referto meriterebbe valutazione più severa di quella operata nel primo giudizio, tuttavia la leale ammissione della responsabilità del DEL BUONO esternata nel reclamo e la possibilità che la presente sanzione costituisca un monito ad astenersi, in futuro, da tali comportamenti suggeriscono di confermare la squalifica nella misura già inflitta. Per questi motivi la Commissione Disciplinare, RIGETTA il reclamo della Società BORGATA LESNA dichiarando la medesima tenuta al pagamento della relativa tassa pari a Euro 104,00 che non risulta versata.
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