Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 17 del 7 Novembre 2002 – pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Ricorso della Società DERTHONA avverso la decisione del Giudice Sportivo inclusa in comunicato ufficiale n. 15 del 24102002 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta in riferimento alla gara LIBARNA – DERTHONA del 16102002 relativa alla Coppa Italia Dilettanti

Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta - STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 17 del 7 Novembre 2002 – pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Ricorso della Società DERTHONA avverso la decisione del Giudice Sportivo inclusa in comunicato ufficiale n. 15 del 24102002 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta in riferimento alla gara LIBARNA – DERTHONA del 16102002 relativa alla Coppa Italia Dilettanti Con ricorso inviato in data 25102002 la Società DERTHONA si duole della squalifica fino al 19112002 inflitta col provvedimento indicato in oggetto all’allenatore sig. BENZI Mario. Tuttavia l’esame nel merito è precluso in ragione di quanto disposto dall’art. 41 comma 3 lett. b) C.G.S. che fra i provvedimenti disciplinari non impugnabili annovera la “…squalifica per tecnici e massaggiatori fino a un mese”. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare dichiara INAMMISSIBILE il reclamo in oggetto e la Società DERTHONA tenuta al pagamento della relativa tassa pari a Euro 104,00 che non risulta versata.
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