Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 18 del 14 Novembre 2002– pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo proposto dalla Società CLUB ASTI GRANATA CALCIO in riferimento alla gara ASTI GRANATA – PRO VILLAFRANCA disputatasi il 19/10/2002 nell’ambito del Campionato Amatori del Comitato Provinciale di ASTI

Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta - STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 18 del 14 Novembre 2002– pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo proposto dalla Società CLUB ASTI GRANATA CALCIO in riferimento alla gara ASTI GRANATA – PRO VILLAFRANCA disputatasi il 19/10/2002 nell’ambito del Campionato Amatori del Comitato Provinciale di ASTI All’esito della gara CLUB ASTI GRANATA - PRO VILLAFRANCA, disputatasi il 19/10/2002 e terminata con il punteggio di 1 - 1, il CLUB ASTI GRANATA proponeva rituale reclamo adducendo che, nell’occasione, la squadra avversaria aveva schierato alcuni calciatori in posizione irregolare indicando, in particolare, i seguenti nominativi: n. 10 MORRA Marco n. 13 RAMELLO Roberto n. 16 RASO Maurizio n. 17 IVALDI Luigi Cesare e chiedeva che venissero applicate le sanzioni previste. La Commissione Disciplinare, composta dai Signori SERVETTO Avv. Tommaso, presidente, SCARAMOZZINO Avv. Ezio e VILLANI Avv. Loris, alla presenza del Signor BOCCALATTE Sergio, rappresentante dell’ A.I.A.: ·  dato atto che, con il ricorso in oggetto, il CLUB ASTI GRANATA ha dedotto l’illegittimo impiego da parte della Società PRO VILLAFRANCA, nella gara in questione, di alcuni giocatori non regolarmente tesserati ed ha richiesto la emissione dei provvedimenti consequenziali nei confronti della Società avversaria; ·  rilevato che, da accertamenti eseguiti dal Comitato Provinciale di ASTI, è risultato che i calciatori IVALDI Luigi Cesare e RAMELLO Roberto sono stati tesserati in data 22/10/2002 ed il calciatore RASO Maurizio è stato tesserato il 31/10/2002, in epoca successiva, quindi, allo svolgimento della gara in esame; ·  ritenuto, di conseguenza, che i suddetti giocatori sono stati utilizzati nella gara anzidetta senza titolo legittimo e che, pertanto, la gara stessa va ritenuta invalidata ai sensi dell’art. 12, n. 5, lett. a del Codice di Giustizia Sportiva; DELIBERA 1) di infliggere alla Società PRO VILLAFRANCA la punizione sportiva di perdita della gara con il seguente punteggio CLUB ASTIGRANATA – PRO VILLAFRANCA 2 - 0 nonché l’ammenda di Euro 155 ( centocinquantacinque); 2) di inibire il dirigente accompagnatore della PRO VILLAFRANCA, Sig. IVALDI Cesare, fino al 31/01/2003; 3) di non comminare la prevista squalifica ai calciatori che hanno preso parte alla gara senza titolo, in quanto non tesserati e, per tale motivo, non ancora soggetti alla giurisdizione di questa Commissione; 4) di nulla disporre in merito alla tassa di reclamo che non risulta versata dalla Società ricorrente.
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