Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 18 del 14 Novembre 2002– pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo proposto dalla POLISPORTIVA ROCCHESE in riferimento alla gara NUOVA IPEAS – ROCCHESE disputatasi il 27/10/2002 nell’ambito del Campionato di Seconda Categoria – Girone G
Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta - STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003
COMUNICATO UFFICIALE N° 18 del 14 Novembre 2002– pubbl. su www.figc-crto.org
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo proposto dalla POLISPORTIVA ROCCHESE in riferimento alla gara NUOVA IPEAS – ROCCHESE disputatasi il 27/10/2002 nell’ambito del Campionato di Seconda Categoria – Girone G
All’esito della gara NUOVA IPEAS - ROCCHESE, disputatasi il 27/10/2002 e terminata con il punteggio di 2 – 1 a favore della NUOVA IPEAS, la POLISPORTIVA ROCCHESE proponeva rituale reclamo adducendo che, nell’occasione, la squadra avversaria aveva schierato un calciatore con la maglia di gioco N° 20, il quale non avrebbe avuto titolo a prendervi parte, in quanto non regolarmente indicato nella distinta dei giocatori partecipanti alla gara.
La Commissione Disciplinare composta dai Signori SERVETTO Avv. Tommaso, presidente, SCARAMOZZINO Avv. Ezio e VILLANI Avv. Loris, alla presenza del Signor BOCCALATTE Sergio, rappresentante dell’A.I.A.:
· esaminato il reclamo con il quale è stato dedotto l’illegittimo impiego da parte della NUOVA IPEAS, nella gara in questione, di un giocatore che indossava la maglia N° 20 non identificato in quanto non indicato nella distinta consegnata all’arbitro prima dell’inizio della gara;
· lette le controdeduzioni fornite dalla Società NUOVA IPEAS spedite in data 5.11.2002, con la quale viene precisato che, prima dell’inizio della gara, in occasione dell’appello effettuato negli spogliatoi dall’arbitro, il dirigente Sig. FUNARO Andrea aveva provveduto a correggere la distinta dei giocatori depennando il N° 13, in corrispondenza del calciatore CAVALLARO Marco, e sostituendolo con il N° 20;
· rilevato che, nella distinta dei giocatori della NUOVA IPEAS presentata al direttore di gara ed acquisita agli atti, in corrispondenza del calciatore CAVALLARO Marco, appare evidente la correzione dal N° 13 al N° 20, come pure quella relativa ai giocatori indicati con i numeri 3 e 9 e sostituiti con i numeri 19 e 18;
· ritenuto ininfluente il fatto che nella copia della distinta consegnata alla squadra avversaria non si sia proceduto alla stessa correzione;
RESPINGE
il ricorso di cui trattasi, disponendo l’incameramento della prescritta tassa di reclamo, che deve essere addebitata alla POLISPORTIVA ROCCHESE perché non versata;
CONFERMA
il risultato della gara con il punteggio conseguito sul campo:
NUOVA IPEAS – ROCCHESE 2 - 1
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