Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 18 del 14 Novembre 2002– pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Ricorso della Società VOLPEDO avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in comunicato ufficiale n. 10 del 24102002 del Comitato Provinciale di Alessandria in relazione alla gara S. GIULIANO NUOVO – VOLPEDO del 13102002, Campionato di Terza Categoria Girone B

Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta - STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 18 del 14 Novembre 2002– pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Ricorso della Società VOLPEDO avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in comunicato ufficiale n. 10 del 24102002 del Comitato Provinciale di Alessandria in relazione alla gara S. GIULIANO NUOVO - VOLPEDO del 13102002, Campionato di Terza Categoria Girone B Seduta del 8112. Partecipanti: avv. Tommaso Servetto – Presidente – avv. Ezio Scaramozzino avv. P. Pavarini. Alla presenza del sig. Boccalatte in qualità di rappresentante A.I.A. Con ricorso inviato in data 29102002 la Società VOLPEDO si duole del provvedimento in oggetto con cui il Giudice Sportivo sanzionava con l’inibizione fino al 3132003 l’allenatore sig. DE BIASE Camillo e ne chiede la revoca o riduzione. La Società ricorrente sostiene che il proprio tesserato si è limitato, a fine gara, a toccare una spalla del direttore di gara al fine di richiamare la sua attenzione onde richiedere al medesimo alcune spiegazioni in riferimento ad alcune decisioni arbitrali. Il ricorso in esame può trovare parziale accoglimento. Giova preliminarmente ricordare che, nel giudizio sportivo il referto arbitrale costituisce piena prova e non può essere disatteso da semplici dichiarazioni di diverso tenore (Art.. 31 C.G.S). Nel caso di specie, il rapporto del direttore di gara è sufficientemente esaustivo nella descrizione della condotta dell’allenatore sanzionato che, al termine della gara protestava nei confronti dell’arbitro spintonandolo ed esprimendo il proprio dissenso con espressioni offensive. Ora, dalla descrizione dei fatti emergente dal referto, più che un atteggiamento minaccioso emerge un comportamento maleducato ed inutilmente polemico che tuttavia non sembra aver suscitato nel direttore di gara alcuna preoccupazione per la propria incolumità. Anche la frase pronunciata dall’allenatore costituisce inopportuna esternazione di rancore da parte di chi avrebbe avuto il dovere, in quel frangente, di rasserenare gli animi dei propri giocatori piuttosto che farsi promotore di inutili proteste. Alla luce delle suesposte considerazioni va ridimensionato il giudizio di gravità della condotta del DE BIASE e pertanto appare equa la riduzione della squalifica inflitta al tesserato la cui durata viene rideterminata fino a tutto il 3112003. Per questi motivi la Commissione Disciplinare, in parziale accoglimento del reclamo della Società VOLPEDO, RIDUCE la squalifica inflitta al giocatore DE BIASE Camillo rideterminandone la durata fino a tutto il 3112003. Nulla dispone in ordine alla tassa di reclamo che non risulta versata.
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