Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 19 DEL 21 NOVEMBRE 2002 – PUBBL. SU WWW.FIGC-CRTO.ORG Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo della Società CHERASCHESE FAMILA avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 17 del 7/11/2002 in ordine alla gara CHERASCHESE FAMILA – ORBASSANO SECURITY CA’ del 3/11/2002 valida per il Campionato Eccellenza (girone B)

Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta - STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 19 DEL 21 NOVEMBRE 2002 – PUBBL. SU WWW.FIGC-CRTO.ORG Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo della Società CHERASCHESE FAMILA avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 17 del 7/11/2002 in ordine alla gara CHERASCHESE FAMILA – ORBASSANO SECURITY CA’ del 3/11/2002 valida per il Campionato Eccellenza (girone B) A seguito della gara indicata all’oggetto, la Società CHERASCHESE FAMILA proponeva reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo volto ad ottenere la riduzione della squalifica da questi comminata al giocatore FIOCCARDI Stefano presso la stessa tesserato. Con il reclamo in oggetto la Società ricorrente, pur riconoscendo la responsabilità del giocatore squalificato in ordine alle frasi ingiuriose rivolte all’arbitro, ne evidenzia l’indole sostanzialmente corretta: “nessuna espulsione in dieci anni di attività agonistica” e la mancanza assoluta in capo allo stesso di qualsivoglia volontà di aggredire il direttore di gara. Sul punto è opportuno rilevare che nel supplemento di referto allegato al rapporto di gara, l’arbitro dell’incontro non evidenzia elementi idonei a destituire di fondamento le precisazioni offerte dal ricorrente. In effetti il direttore di gara non afferma di essere stato in alcun modo percosso dal giocatore il quale, pur tentando di avvicinarsi spostando energicamente i compagni di squadra, restava comunque ad una distanza considerevole (circa due metri) dallo stesso. Dalla condotta esaminata dunque, ancorché indice di un ingiustificabile e sproporzionata reazione agonistica del giocatore rispetto alle decisioni dell’arbitro, non può desumersi con assoluta certezza la volontà da parte del giocatore di aggredire l’arbitro. Tutto ciò premesso, dunque, appare opportuno provvedere alla rideterminazione della squalifica inflitta al giocatore FIOCCARDI Stefano, infliggendo allo stesso tre giornate di squalifica, di cui due per le ingiurie rivolte all’arbitro all’interno del recinto di gioco ed una per quelle profferite nei confronti dello stesso al termine della partita, in prossimità degli spogliatoi. P.Q.M. La Commissione Disciplinare delibera di ridurre a tre (3) giornate la squalifica inflitta dal Sig. Giudice Sportivo al giocatore FIOCCARDI Stefano della Società CHERASCHESE FAMILA in relazione alla gara di cui all’oggetto, confermando nel resto la decisione del Giudice di primo grado. Nulla si dispone in merito alla tassa di reclamo che non risulta versata.
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