Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 19 DEL 21 NOVEMBRE 2002 – PUBBL. SU WWW.FIGC-CRTO.ORG Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo proposto dalla Società NEIVE 1997 avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo, in riferimento alla gara NEIVE – STELLA MARIS, disputatasi il 19/10/2002 nell’ambito del Campionato Juniores Provinciale – Girone C (Comunicato Ufficiale n° 11 del 31 Ottobre 2002 del Comitato Provinciale di Cuneo)
Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta - STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003
COMUNICATO UFFICIALE N° 19 DEL 21 NOVEMBRE 2002 – PUBBL. SU WWW.FIGC-CRTO.ORG
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo proposto dalla Società NEIVE 1997 avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo, in riferimento alla gara NEIVE – STELLA MARIS, disputatasi il 19/10/2002 nell’ambito del Campionato Juniores Provinciale – Girone C (Comunicato Ufficiale n° 11 del 31 Ottobre 2002 del Comitato Provinciale di Cuneo)
La Commissione Disciplinare,
· osservato che il reclamo trae origine dal mancato accoglimento di un precedente ricorso, avverso la regolarità di svolgimento della gara in questione, inoltrato al Comitato di Cuneo a mezzo fax in data 22/10/2002;
· rilevato che il Giudice Sportivo, giudicando in prima istanza, ha considerato il reclamo alla stregua di un preannuncio trasmesso a mezzo fax, al quale non ha fatto seguito l’inoltro di regolare e motivato reclamo, ritenendo lo stesso come ritirato;
· considerato che l’art. 24 del Codice di Giustizia Sportiva dispone che il Giudice Sportivo giudica, in prima istanza, sulla regolarità di svolgimento delle gare su reclamo, che deve essere preannunciato entro le ore 24 del giorno successivo a quello della gara alla quale si riferisce, mentre le motivazioni del reclamo devono essere trasmesse entro il settimo giorno sempre successivo a quello in cui si è disputata la gara;
· rilevato che il reclamo di cui si tratta è stato spedito al Giudice Sportivo di 2° Grado a mezzo raccomandata in data 31/10/2002 e, quindi, oltre il termine sopra indicato di sette giorni dallo svolgimento della gara, qualora si volesse considerare il ricorso quale enunciazione di motivi successivi all’inoltro del preannuncio di reclamo, e che l’inosservanza della precitata norma regolamentare preclude, di conseguenza, l’esame del merito;
DICHIARA INAMMISSIBILE
il ricorso in questione e dispone l’incameramento della prescritta tassa di reclamo, che non risulta versata dalla Società NEIVE.
CONFERMA
integralmente tutte le decisioni adottate dal Giudice Sportivo ed in particolare il risultato della gara con il punteggio conseguito sul campo:
NEIVE 1997 – STELLA MARIS 1 - 2
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