Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 21 del 28 Novembre 2002 – pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Ricorso della Società NUOVA IPEAS in relazione alla gara NUOVA IPEAS – EDILMAZZA del 10112002, Campionato di Seconda Categoria, Girone G

Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta - STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 21 del 28 Novembre 2002 – pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Ricorso della Società NUOVA IPEAS in relazione alla gara NUOVA IPEAS – EDILMAZZA del 10112002, Campionato di Seconda Categoria, Girone G Con ricorso inviato in data 14112002 la Società NUOVA IPEAS interponeva ricorso per irregolare posizione del giocatore SALUZZO Davide schierato con il n. 13 dalla Società avversaria nella gara in oggetto. Sostiene la Società ricorrente che secondo le proprie risultanze il calciatore indicato non sarebbe tesserato per la EDIL MAZZA. Il reclamo è infondato e deve essere respinto. Dagli accertamenti eseguiti all’Ufficio Tesseramenti presso questo Comitato, è risultato che il SALUZZO è tesserato per la EDIL MAZZA dal 26102002 e, pertanto, ha partecipato a pieno titolo alla gara in questione. Per questi motivi la Commissione Disciplinare RIGETTA il ricorso della Società NUOVA IPEAS dichiarando la medesima tenuta al pagamento della tassa di reclamo di Euro 104,00 che non risulta versata. Viene altresì omologato il risultato conseguito sul campo NUOVA IPEAS - EDIL MAZZA 2-1
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it