Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 21 del 28 Novembre 2002 – pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo della Società PRO VALFENERA in riferimento all’impiego illegittimo di giocatore appartenente ad altra Società e schierato con le generalità di DELLAGAREN Carlo nella gara REAL BETIS – PRO VALFENERA del 3.11.2002 valida per il Campionato di Seconda categoria – Girone P

Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta - STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 21 del 28 Novembre 2002 – pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo della Società PRO VALFENERA in riferimento all’impiego illegittimo di giocatore appartenente ad altra Società e schierato con le generalità di DELLAGAREN Carlo nella gara REAL BETIS – PRO VALFENERA del 3.11.2002 valida per il Campionato di Seconda categoria - Girone P Il reclamo in oggetto, con il quale la Società PRO VALFENERA lamenta l’illegittimo impiego da parte della Società REAL BETIS del giocatore VINOTTI Roberto in quanto tesserato per altra Società e, invece, schierato con le generalità di DELLAGAREN Carlo, allo stato degli atti deve essere respinto. Risulta dal rapporto arbitrale e dal suo supplemento che il giocatore Carlo DELLAGAREN sia stato identificato dall’arbitro, prima dell’inizio della partita, a mezzo carta di identità e, successivamente, al termine della gara, su sollecito del dirigente responsabile per la Società ricorrente, nuovamente verificata sulla distinta della Società REAL BETIS la corrispondenza tra il documento di identità del DELLAGAREN ed il numero del documento in essa riportato. Sostiene, però, la Società ricorrente che il giocatore schierato con il numero 18 e partecipante alla gara con il nome di DELLAGAREN Carlo sarebbe in realtà VINOTTI Roberto della Società SANDAMIANFERRERE, conosciuto dai giocatori della PRO VALFENERA che prima militavano con lui nella predetta Società. Alla luce di quanto sopra, sarebbero, pertanto, necessari accertamenti ulteriori che consentissero di verificare la fondatezza delle affermazioni della ricorrente, in assenza dei quali la Commissione deve allo stato respingere il reclamo. P.Q.M. la Commissione Disciplinare, delibera di rigettare il ricorso proposto dalla Società PRO VALFENERA. Dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per gli accertamenti di competenza. Pone a carico della Società PRO VALFENERA la tassa di reclamo pari a Euro 104 che non risulta versata.
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