Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 21 del 28 Novembre 2002 – pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Ricorso della Società PONTESTURA avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n.14 del Comitato Provinciale di Vercelli del 7.11.2002 in riferimento alla gara PONTESTURA – CASALINO del 3.11.2002 valida per il Campionato di Terza categoria – Girone A

Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta - STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 21 del 28 Novembre 2002 – pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Ricorso della Società PONTESTURA avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n.14 del Comitato Provinciale di Vercelli del 7.11.2002 in riferimento alla gara PONTESTURA – CASALINO del 3.11.2002 valida per il Campionato di Terza categoria – Girone A Con il ricorso in oggetto la Società PONTESTURA chiede l’annullamento della decisione del Giudice Sportivo di Vercelli che comminava, con riferimento alla gara in oggetto, la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-2, la sanzione dell’ammenda di Euro 52 e la sanzione della penalizzazione di UN punto in classifica, perché, accertata dall’arbitro l’altezza non regolare delle porte, la regolarità non veniva ripristinata nel tempo previsto con l’ulteriore conseguenza dell’impossibilità di portare a termine la gara stante il sopraggiungere dell’oscurità e l’assenza di idoneo impianto d’illuminazione. Il ricorso merita accoglimento solo in parte e limitatamente al trattamento sanzionatorio. Nulla quaestio sulla ricostruzione dei fatti così come riportata nel referto arbitrale e nel suo supplemento che risultano chiari, precisi e circostanziati e non superati, né superabili, dalle contestazioni della ricorrente circa l’eliminazione delle irregolarità nel termine previsto. D’altra parte, non si può fare a meno di osservare che il “rimedio si è rivelato peggiore del male”: infatti il curioso intervento di ripristino della regolarità dell’altezza delle porte (pur apprezzabile sotto il profilo dello spirito di iniziativa) è consistito nello scavo di una fossa lungo le linee di porta. In ogni caso, la decisione del Giudice Sportivo merita di essere confermata in punto fatti e responsabilità. Deve, invece, procedersi alla eliminazione della sanzione della penalizzazione di UN punto in classifica prevista nell’art.12 comma 3 C.G.S. in quanto, a parere di codesta Commissione, nel caso di specie non può parlarsi di inosservanza da parte della Società ricorrente dell’obbligo di presentarsi in campo nei termini previsti, ma, più correttamente, di una situazione che ha impedito la regolare effettuazione della gara, prevista e punita ai sensi dell’art.12 comma 1 C.G.S. P.Q.M. la Commissione Disciplinare, in parziale riforma della decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 14 del Comitato Provinciale di Vercelli del 7.11.2002, delibera di annullare la sanzione della penalizzazione di UN punto in classifica inflitta alla Società PONTESTURA. Conferma nel resto la decisione impugnata. Nulla dispone in merito alla tassa di reclamo che non risulta versata.
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