Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 22 del 5 Dicembre 2002 – pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Ricorso della Società CABELLA ALTA VAL BORBERA avverso a taluni provvedimenti disciplinari adottati in esito alla gara CABELLA ALTA VAL BORBERA – ARQUATESE (Campionato di Prima categoria – girone H del 17 Novembre 2002)

Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta - STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 22 del 5 Dicembre 2002 – pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Ricorso della Società CABELLA ALTA VAL BORBERA avverso a taluni provvedimenti disciplinari adottati in esito alla gara CABELLA ALTA VAL BORBERA – ARQUATESE (Campionato di Prima categoria - girone H del 17 Novembre 2002) PREMESSO CHE - la Società CABELLA ALTA VAL BORBERA ha presentato a mezzo reclamo in data 27 Novembre 2002 ricorso avverso a taluni dei provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo (tutti rivolti alla Società ricorrente o a suoi tesserati). Rispetto ai provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo la ricorrente ha limitato le proprie censure segnatamente chiedendo la revoca della squalifica comminata al proprio tesserato Pautré Alessandro ovvero in via subordinata la riduzione della stessa. - In particolare il calciatore Pautré Alessandro risulta essere stato squalificato dal Giudice Sportivo sino al 30 Novembre 2003. Dal provvedimento del Giudice Sportivo emerge che la squalifica è stata comminata alla luce dell’espulsione dal campo per comportamento gravemente offensivo nei confronti del direttore di gara a seguito del quale il calciatore ha in un primo tempo trattenuto il direttore di gara per la divisa strattonandolo, e successivamente – al rientro negli spogliatoi - lo ha spinto con violenza facendolo sbattere con la schiena e il capo contro il muro degli spogliatoi con conseguente forte dolore e stordimento alla luce dei quali l’arbitro decideva di sospendere l’incontro. - nel proprio ricorso la Società CABELLA ALTA VAL BORBERA ripercorre gli avvenimenti che hanno condotto all’adozione del provvedimento disciplinare di espulsione sostenendo come tale situazione fosse caratterizzata da un generale parapiglia nel corso del quale l’arbitro non avrebbe avuto modo e lucidità di identificare con certezza l’aggressore. In aggiunta a tale rilievo, il ricorso indica come quello rivolto verso l’arbitro non appaia come un diretto atto di violenza capace di provocare per sé danno e conclude rilevando una pretesa incongruenza nella misura della sanzione comminata al Pautré rispetto a quella irrogata per la medesima gara ad altro tesserato anch’esso responsabile di una spinta all’arbitro. - le argomentazioni contenute nel ricorso non appaiono suscettibili di accoglimento. Infatti il referto arbitrale e il supplemento allo stesso – che come noto hanno natura di fonte di prova privilegiata per l’ordinamento sportivo -, descrivono in maniera precisa gli avvenimenti che hanno caratterizzato il burrascoso finale del primo tempo della gara CABELLA ALTA VAL BORBERA - ARQUATESE e identificano in maniera incontrovertibile i comportamenti tenuti dai singoli tesserati . In tale senso quindi appare confermata la reiterazione nel comportamento del calciatore Pautré, che ha perdurato e “progredito” nel proprio atteggiamento passando da un atto di ingiuria gravemente offensivo, a un comportamento aggressivo per concludere con un atto – lo spintone - che lo stesso referto arbitrale caratterizza come violento in sé e nei suoi effetti. A tale stregua del tutto diversa appare la descrizione tenuta dall’altro tesserato della ricorrente – il signor Biglieri, anch’esso squalificato sino al 28/2/2003 (e per il quale nessun ricorso è stato presentato) - che si è “limitato” a strattonare e spingere l’arbitro rivolgendogli frasi irriguardose, ma non di ingiuria. I comportamenti tenuti appaiono quindi sostanzialmente diversi e giustificata appare la diversa misura della sanzione. Per questi motivi la Commissione Disciplinare, RESPINGE il reclamo di cui trattasi disponendosi che venga addebitata alla Società ricorrente la relativa tassa di Euro 104,00 perché non versata.
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