Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 22 del 5 Dicembre 2002 – pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Ricorso della Polisportiva PARADISO COLLEGNO avverso i provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo in relazione alla gara PARADISO COLLEGNO – SANREMO 72 del 9 Novembre 2002, Campionato Juniores Provinciale Girone D – comunicato ufficiale n. 16 del 14 Novembre 2002

Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta - STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 22 del 5 Dicembre 2002 – pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Ricorso della Polisportiva PARADISO COLLEGNO avverso i provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo in relazione alla gara PARADISO COLLEGNO – SANREMO 72 del 9 Novembre 2002, Campionato Juniores Provinciale Girone D - comunicato ufficiale n. 16 del 14 Novembre 2002 Con ricorso in data 19 Novembre 2002 la Polisportiva PARADISO COLLEGNO ha impegnato la decisione del Giudice Sportivo ai sensi della quale è stata deliberata la sanzione sportiva di gara persa alla Società ricorrente con il punteggio di 0-2 nonché l’ammenda di Euro 26,00 in quanto la gara non aveva avuto regolare svolgimento (sospesa al 13° del II tempo) per il sopraggiungere dell’oscurità e l’assenza di impianto di illuminazione regolarmente funzionante. Nel proprio ricorso – regolarmente inviato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla Società SANREMO 72 - la Polisportiva PARADISO COLLEGNO chiede a titolo principale la revoca delle sanzioni applicate e in subordine la revoca della sanzione relativa alla sconfitta per 0-2. A tale fine sostiene che l’impianto di illuminazione del terreno di gioco, pur controllato il giorno precedente la gara, si era guastato improvvisamente all’accensione dei riflettori e che nonostante ciò la partita aveva avuto inizio salvo poi essere sospesa dopo un’ora di gioco per la sopraggiunta oscurità. Al di là di questo argomento fattuale il ricorso sostiene poi che la sanzione sportiva irrogata non sarebbe contemplata dalla norma applicabile (articolo 12 CGS). Il ricorso non merita accoglimento. Innanzitutto è bene chiarire come l’impugnazione principale riferita quindi anche all’ammenda non sia procedibile: l’importo dell’ammenda comminata è al di sotto della misura minima rispetto alla quale è possibile presentare ricorso ai sensi del CGS. Per quanto riguarda l’impugnazione avverso la sanzione sportiva di gara persa si deve osservare in primo luogo e circa i fatti che l’esposizione contenuta nel referto arbitrale – fonte di piena prova - descrive una situazione decisamente diversa da quella illustrata nel ricorso. In effetti il direttore precisa come la partita avesse avuto inizio alle 17,00 senza necessità di illuminazione artificiale. Il sopraggiungere dell’oscurità aveva resa necessaria l’accensione dei riflettori dopo la fine del primo tempo così evidenziandosi il non funzionamento di una delle apparecchiature. Sopraggiunta l’oscurità l’arbitro non aveva potuto che sospendere la gara. Per quanto riguarda poi la pretesa inapplicabilità della sanzione sportiva, si rileva come il disposto testuale dell’articolo 12, 1 del CGS contempli espressamente tale sanzione per le ipotesi di responsabilità, anche oggettiva, per fatti o situazioni che abbiano influito decisamente sul regolare svolgimento di una gara o ne abbiano impedito la regolare effettuazione. Tale disposizione – coordinata con la previsione dell’articolo 59 delle NOIF (ove è prevista la presenza di un impianto di caratteristiche tecniche di potenza minime compatibili con quanto stabilito dal Consiglio Federale) - conduce a riconoscere pienamente sussistente la responsabilità della ricorrente e giustifica la sanzione adottata. Per questi motivi la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere il reclamo presentato dalla Polisportiva PARADISO COLLEGNO, disponendo l’addebito della relativa tassa non versata all’atto del reclamo.
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