Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 24 del 19 Dicembre 2002 – pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo proposto dalla Società AOSTA SARRE avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo in riferimento alla gara AOSTA SARRE – RIVAROLESE 1906 disputatasi il 24/11/2002 nell’ambito del Campionato di Eccellenza – Girone A (comunicato ufficiale N° 21 del 28/11/2002)

Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta - STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 24 del 19 Dicembre 2002 – pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo proposto dalla Società AOSTA SARRE avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo in riferimento alla gara AOSTA SARRE – RIVAROLESE 1906 disputatasi il 24/11/2002 nell’ambito del Campionato di Eccellenza – Girone A (comunicato ufficiale N° 21 del 28/11/2002) Con il reclamo in oggetto, la Società AOSTA SARRE contesta le decisioni assunte dal Giudice Sportivo, sostenendo che le stesse sono basate su una ricostruzione dei fatti risultante da un rapporto arbitrale inesatto e chiede che venga revocata la squalifica fino al 18/03/2003 inflitta al proprio allenatore Sig. CUSANO Eufemio. In particolare, la Società reclamante nega che il Sig. CUSANO Eufemio abbia spintonato con forza l’Assistente Arbitrale contro il muro antistante gli spogliatoi ed indica nel medico sociale, Dr. ZIMARA Riccardo, l’autore del gesto attribuito erroneamente all’allenatore. A comprova di quanto asserito, la Società AOSTA SARRE allega una dichiarazione a firma del suddetto medico sociale il quale assume a proprio carico l’azione addebitata al Sig. CUSANO dall’Assistente Arbitrale. La Commissione Disciplinare, in considerazione del fatto che l’art. 30 del C.G.S. non consente il contraddittorio tra gli ufficiali di gara e le parti interessate, ha ritenuto necessario disporre, in questa particolare occasione, una ricognizione personale al fine di individuare con certezza l’autore del comportamento lamentato dall’Assistente Arbitrale. Nel corso della riunione tenutasi il 13/12/2002, avanti la Commissione Disciplinare composta dai Signori SERVETTO Avv. Tommaso, Presidente, SCARAMOZZINO Avv. Ezio e GIABARDO Avv. Luca, alla presenza del Sig. BOCCALATTE Sergio, rappresentante dell’A.I.A., sono comparsi i Signori AMATO Giuseppe, Presidente, CUSANO Eufemio, allenatore, e ZIMARA Riccardo, medico, tutti tesserati per la Società AOSTA SARRE, nonché il Signor CORTESE Andrea, Assistente dell’Arbitro. Quest’ultimo, invitato ad indicare tra i presenti la persona responsabile degli atti riportati sul rapporto, ha dichiarato di non essere in grado, a causa del tempo trascorso, di riconoscere con certezza la persona che lo aveva spintonato, ma ha ribadito di aver provveduto alla sua individuazione in un momento successivo tramite i tesserini. Le contestazioni avanzate dalla Società reclamante nei confronti del rapporto arbitrale, che costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, non possono trovare pieno accoglimento in considerazione del mancato riconoscimento, da parte dell’Assistente Arbitrale, del Dr. ZIMARA quale autore del gesto riferito nel rapporto. A parere di questa Commissione, è probabile che il medico sociale, nella concitazione del momento, abbia potuto compiere l’atto di cui si accusa senza essere notato dall’Assistente Arbitrale. L’episodio in questione, data la natura non particolarmente violenta, per esplicita ammissione dello stesso Assistente Arbitrale, consente, d’altro canto, di rendere accoglibile il reclamo in ordine alla congruità della sanzione adottata. Per questi motivi, in parziale accoglimento del proposto ricorso, la Commissione Disciplinare DELIBERA di ridurre fino al 20/01/2003 la squalifica inflitta al Sig. CUSANO Eufemio, nulla disponendo per quanto attiene la tassa di reclamo, che non risulta versata dalla Società reclamante.
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