Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 24 del 19 Dicembre 2002 – pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Ricorso della Società ASCC BIELLA avente ad oggetto le squalifiche dei calciatori PERRONE MOSCA Paolo, FANTON Filippo e GHIRON Alberto, inflitte dal Giudice Sportivo in relazione alla gara di Calcio a Cinque del Campionato di serie C2 girone B 4disputata il 25/11/2002 tra le Società FOTOINDUSTRIAL – ASCC BIELLA, con provvedimento pubblicato sul comunicato ufficiale n° 22 del 5 Dicembre 2002
Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta - STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003
COMUNICATO UFFICIALE N° 24 del 19 Dicembre 2002 – pubbl. su www.figc-crto.org
Delibere della Commissione Disciplinare
Ricorso della Società ASCC BIELLA avente ad oggetto le squalifiche dei calciatori PERRONE MOSCA Paolo, FANTON Filippo e GHIRON Alberto, inflitte dal Giudice Sportivo in relazione alla gara di Calcio a Cinque del Campionato di serie C2 girone B 4disputata il 25/11/2002 tra le Società FOTOINDUSTRIAL – ASCC BIELLA, con provvedimento pubblicato sul comunicato ufficiale n° 22 del 5 Dicembre 2002
A seguito della gara indicata all’oggetto la Società Sportiva ASCC BIELLA ricorreva alla Commissione Disciplinare, richiedendo la riduzione della squalifica inflitta al giocatore PERRONE MOSCA Paolo, l’annullamento delle squalifiche a carico di FANTON Filippo e GHIRON Alberto e l’annullamento dell’ammenda inflitta alla società.
Preliminarmente, visto l’art. 41, comma III, C.G.S., il ricorso de quo deve essere dichiarato parzialmente inammissibile in relazione alle doglianze relative alle squalifiche per un turno ciascuno inflitte ai calciatori FANTON F. e GHIRON A. e a quelle in ordine alla pena pecuniaria inflitta alla Società.
Per quanto concerne gli ulteriori motivi di gravame occorre evidenziare come gli stessi non siano supportati da alcun elemento di prova, fondandosi esclusivamente sulla diversa ricostruzione dell’accaduto fornita dal ricorrente.
Per contro, il referto arbitrale risulta preciso e circostanziato e secondo il disposto dell’art. 31, lett.A), sub a1), C.G.S. fa “piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”, sicché non è possibile confutarne il valore probatorio senza la precisa e puntuale indicazione delle circostanze e degli elementi oggettivi di segno avverso.
Peraltro, quantomeno con riferimento al taglio alla mano procurato al direttore di gara da parte del calciatore PERRONE, mentre il primo provvedeva a riconsegnare i documenti a fine gara, pare che possa escludersi una volontà diretta del giocatore di procurare una lesione all’arbitro.
Il comportamento del PERRONE, infatti, è stato sicuramente maldestro e poco educato, ma non diretto in modo non equivoco a ferire l’arbitro.
Tutto ciò premesso, poiché la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo appare non del tutto congrua rispetto alla condotta tenuta dal sig. PERRONE MOSCA Paolo,
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare, in parziale riforma della decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 22, del 5 Dicembre 2002, delibera di ridurre al 28/01/2003 la squalifica inflitta al giocatore PERRONE MOSCA Paolo, confermando nel resto il provvedimento del Giudice Sportivo.
Nulla dispone in merito alla la tassa di reclamo che non risulta versata.
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