Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 26del 16 Gennaio 2003 – pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Ricorso della Società ACQUI avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 24 di codesto Comitato Regionale del 19.12.2002 in riferimento alla gara ACQUI – SOMMARIVA PERNO del 15.12.2002 valida per il Campionato di Eccellenza – Girone B

Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta - STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 26del 16 Gennaio 2003 – pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Ricorso della Società ACQUI avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 24 di codesto Comitato Regionale del 19.12.2002 in riferimento alla gara ACQUI – SOMMARIVA PERNO del 15.12.2002 valida per il Campionato di Eccellenza – Girone B La Società ACQUI si lamenta delle sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo a sé medesima (ammenda di 413 Euro e diffida), al dirigente addetto all’arbitro, MERLO Franco (inibizione a svolgere ogni attività fino al 11.2.2003), all’allenatore MERLO Alberto (squalifica sino al 31.3.2003), e ne chiede l’annullamento ovvero, in subordine, la riduzione. La ricorrente invero non contesta i fatti, ma ne propone una lettura finalizzata a ridurne la gravità. La sanzione inflitta alla Società per il comportamento tenuto dai propri sostenitori in occasione della gara in questione merita, però, conferma. La Società ACQUI non offre argomentazioni che siano idonee a contrastare il rapporto arbitrale che, nel caso di specie, risulta chiaro (e confermato dai rapporti degli assistenti dell’arbitro). I fatti di cui i suoi sostenitori si sono resi autori, così come descritti negli atti di gara, sono gravi e di essi la Società ricorrente è, a norma dell’art.10 comma 2 C.G.S, oggettivamente responsabile. Anche la sanzione irrogata al dirigente MERLO Franco è legittima e proporzionata alla gravità delle sue condotte. Il referto arbitrale, che a mente dell’art.31 lett.a1) C.G.S. fa “piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”, sul punto è preciso e circostanziato e non è superato dalle osservazioni contenute nel reclamo in oggetto. Non altrettanto può dirsi con riferimento alla posizione dell’allenatore MERLO Alberto. Le condotte punite dal Giudice Sportivo non trovano totale conferma negli atti ufficiali di gara. In particolare, il referto arbitrale non parla di atteggiamento minaccioso da parte dell’allenatore, ma si limita ad evidenziarne le frasi offensive (peraltro non contestate dalla Società ricorrente). Relativamente, invece, ai colpi indirizzati alla panchina avversaria ed alle offese profferite nei confronti dei suoi occupanti, si deve rilevare il contrasto esistente tra il referto dell’arbitro e quelli dei suoi assistenti: nel primo non si parla delle offese agli avversari, negli altri due, in uno si narra che vi è stato un solo colpo inferto alla parte posteriore della panchina avversaria, nell’altro non vi è stato alcun rilievo sulla condotta dell’allenatore. La contraddittorietà della prova imponeva, pertanto, al Giudice Sportivo di limitare la sanzione ai comportamenti accertati. P.Q.M. la Commissione Disciplinare, in parziale riforma della decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n.24 del 19.12.2002, delibera di ridurre al 31.1.2003 la sanzione della squalifica inflitta all’allenatore della Società ACQUI. Conferma nel resto il provvedimento impugnato. Nulla dispone in merito alla tassa di reclamo che non risulta versata.
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