Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 26del 16 Gennaio 2003 – pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Ricorso della Società GABETTO MECTRANS avverso la decisione del Giudice Sportivo inclusa in comunicato ufficiale n. 22 del 5122002 del Comitato Regionale in relazione alla gara GABETTO MECTRANS – SAVONERA MAROSO svoltasi in data 1122002, Campionato di Prima Categoria – Girone F
Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta - STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003
COMUNICATO UFFICIALE N° 26del 16 Gennaio 2003 – pubbl. su www.figc-crto.org
Delibere della Commissione Disciplinare
Ricorso della Società GABETTO MECTRANS avverso la decisione del Giudice Sportivo inclusa in comunicato ufficiale n. 22 del 5122002 del Comitato Regionale in relazione alla gara GABETTO MECTRANS – SAVONERA MAROSO svoltasi in data 1122002, Campionato di Prima Categoria - Girone F
Con ricorso inviato in data 9122002 la Società GABETTO MECTRANS si duole del provvedimento con cui il Giudice Sportivo sanzionava con la squalifica per sei gare il giocatore SCAGLIONE Luca e ne chiede la riduzione. Con il medesimo atto di impugnazione viene richiesta altresì la ripetizione della gara ma, sul punto, il reclamo è inammissibile in quanto, trattandosi di ricorso vertente su fatti che possono modificare il risultato della gara, non è stata allegata alcuna prova dell’inoltro di copia alla controparte come previsto dall’art. 42 comma 6 C.G.S.
Quanto allo SCAGLIONE la Società ricorrente, pur stigmatizzando il comportamento del proprio giocatore, ritiene eccessiva la sanzione inflitta considerato che la condotta del medesimo non sarebbe stata diversa da quella di altri partecipanti alla rissa che ha poi indotto l’arbitro a sospendere l’incontro i quali hanno avuto una sanzione più mite.
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
Giova preliminarmente ricordare che, nel giudizio sportivo, il referto arbitrale costituisce piena prova e non può essere disatteso da semplici dichiarazioni di diverso tenore (Art.. 31 C.G.S).
Nel caso di specie il direttore di gara non ha tacciato lo SCAGLIONE di semplice condotta violenta come è avvenuto per gli altri partecipanti al vergognoso episodio, ma ne ha puntualmente rappresentato la gravità del comportamento rendendo conto dell’identità della vittima e delle conseguenze lesive che esso ha determinato.
La squalifica per sei gare inflitta dal Giudice Sportivo appare pertanto pienamente congrua rispetto alla gravità della condotta attribuita al giocatore che, nel corso della rissa, sferrava un forte pugno ad un avversario che riportava una ferita al setto nasale evidenziata da copiosa perdita di sangue.
Il fatto, poi, che la vittima fosse il portiere della squadra avversaria e che costui probabilmente si trovasse nei pressi dell’area di competenza dello SCAGLIONE (portiere del GABETTO MECTRANS), non riduce la gravità dell’episodio.
Per questi motivi la Commissione Disciplinare,
RIGETTA
il reclamo della Società GABETTO MECTRANS dichiarando la medesima tenuta al pagamento della tassa di reclamo pari ad Euro 104 che non risulta versata
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