Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 26del 16 Gennaio 2003 – pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo della Società VIRTUS VILLADOSSOLA in riferimento alla regolarità della posizione del giocatore MAROVELLI Paolo nella gara VIRTUS VILLADOSSOLA – GOZZANO del 7.12.2002 valida per il Campionato Juniores Regionale – Girone A

Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta - STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 26del 16 Gennaio 2003 – pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo della Società VIRTUS VILLADOSSOLA in riferimento alla regolarità della posizione del giocatore MAROVELLI Paolo nella gara VIRTUS VILLADOSSOLA - GOZZANO del 7.12.2002 valida per il Campionato Juniores Regionale - Girone A Il reclamo in oggetto, con il quale la Società VIRTUS VILLADOSSOLA ha denunciato l’illegittimo impiego da parte della Società GOZZANO del giocatore Marovelli Paolo in quanto squalificato, è infondato. Infatti detto giocatore, come correttamente evidenziato dalla Società GOZZANO nelle controdeduzioni inviate a codesta Commissione, era stato espulso per somma di ammonizioni nella gara di recupero GOZZANO - FONDOTOCE RAMATE ed aveva correttamente scontato la giornata di squalifica nella prima gara successiva, disputata tra le Società GOZZANO e GRIGNASCO il 30.11.2002 e quindi anteriormente alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale n. 22. L’art. 12 comma 2 del C.G.S., che prevede la regola secondo la quale le sanzioni che comportino squalifiche dei tesserati devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del Comunicato Ufficiale, fa espressamente salvo quanto previsto dall’art. 36 comma 2 del C.G.S., norma che prevede la squalifica automatica per una giornata - da scontarsi nella prima gara successiva - per il giocatore che sia stato espulso dal campo nel corso di una gara ufficiale. Ne consegue che il giocatore Marovelli Paolo aveva pieno titolo per partecipare alla gara indicata in epigrafe. Per tali motivi la Commissione Disciplinare RESPINGE il ricorso di cui trattasi, con addebito alla Società VIRTUS VILLADOSSOLA della tassa di reclamo di Euro 104 che non risulta versata.
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