Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 26del 16 Gennaio 2003 – pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Ricorso della Società DOPOLAVORO FERROVIARIO avverso a taluni provvedimenti disciplinari adottati in esito alla gara DOPOLAVORO FERROVIARIO – PASTORE (Campionato di Terza categoria – Girone B gara del 8 Dicembre 2002)

Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta - STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 26del 16 Gennaio 2003 – pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Ricorso della Società DOPOLAVORO FERROVIARIO avverso a taluni provvedimenti disciplinari adottati in esito alla gara DOPOLAVORO FERROVIARIO – PASTORE (Campionato di Terza categoria - Girone B gara del 8 Dicembre 2002) PREMESSO CHE - la Società DOPOLAVORO FERROVIARIO ha presentato a mezzo raccomandata in data 16 Dicembre 2002 ricorso avverso a taluni dei provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo in esito alla gara DOPOLAVORO FERROVIARIO - PASTORE. Rispetto ai provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo la ricorrente ha limitato le proprie censure segnatamente chiedendo di rivedere le sanzioni comminate ai propri tesserati Pavia Rosario (capitano), Verrengia Amato, Verrengia Leopoldo (dirigente) nonché l’ammenda alla Società; nessuna censura risulta invece rivolta alla sanzione integrante gara persa e alle squalifiche ai tesserati Filia e Impelizzeri della Società DOPOLAVORO FERROVIARIO. - Con riguardo alle sanzioni di cui viene chiesta la revisione si nota che in particolare il calciatore Pavia Rosario (capitano del DOPOLAVORO FERROVIARIO) risulta essere stato squalificato dal Giudice Sportivo per sette gare, il giocatore Verrengia Amato per tre gare, il dirigente Verrengia Leopoldo inibito sino al 31 Gennaio 2003 e la Società sanzionata per Euro 125,00. Dal provvedimento del Giudice Sportivo emerge che i provvedimenti sono stati adottati alla luce delle diverse responsabilità dei soggetti sopraidentificati in merito alle aggressioni, ingiurie e minacce rivolte verso l’arbitro, comportamenti che hanno condotto il direttore di gara a sospendere l’incontro. - Nel proprio ricorso la Società DOPOLAVORO FERROVIARIO ripercorre gli avvenimenti che hanno condotto all’adozione dei provvedimenti disciplinari di espulsione cercando di contestualizzarli rispetto a pretese errate valutazioni del direttore di gara minimizzandone la portata. - Le argomentazioni contenute nel ricorso non appaiono suscettibili di accoglimento. Infatti il referto arbitrale e il supplemento allo stesso – che come noto hanno natura di fonte di prova privilegiata per l’ordinamento sportivo - descrivono in maniera precisa gli avvenimenti che hanno caratterizzato il burrascoso andamento dell’incontro e identificano in maniera incontrovertibile i comportamenti tenuti dai singoli tesserati . Per questi motivi, la Commissione Disciplinare RESPINGE il reclamo di cui trattasi disponendosi che venga addebitata alla Società ricorrente la relativa tassa di Euro 104,00 perché non versata.
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