Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 27 del 23 Gennaio 2003 – pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Ricorso della Società BVS BASSA VAL SUSA avverso il provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato sul comunicato ufficiale del Comitato Regionale n. 23 del 12.12.2002, con il quale veniva comminata la squalifica per sei gare al giocatore sig. ZERBONIA Simone (gara AUGUSTA BENESE – BVS BASSA VAL SUSA del 8.12.2002 – Campionato di Promozione – Girone C)
Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta - STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003
COMUNICATO UFFICIALE N° 27 del 23 Gennaio 2003 – pubbl. su www.figc-crto.org
Delibere della Commissione Disciplinare
Ricorso della Società BVS BASSA VAL SUSA avverso il provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato sul comunicato ufficiale del Comitato Regionale n. 23 del 12.12.2002, con il quale veniva comminata la squalifica per sei gare al giocatore sig. ZERBONIA Simone (gara AUGUSTA BENESE - BVS BASSA VAL SUSA del 8.12.2002 - Campionato di Promozione - Girone C)
Con il ricorso in oggetto, la Società BVS BASSA VAL SUSA richiede una riduzione della squalifica comminata dal Giudice Sportivo al proprio tesserato sig. Zerbonia Simone, sostenendo l’involontarietà del gesto violento da questi compiuto ai danni di un giocatore avversario.
Questa Commissione, letto il ricorso ed esaminata la documentazione ufficiale dell’incontro, sentita la Società ricorrente che ne ha fatto rituale richiesta, convocato per chiarimento il giocatore della Società AUGUSTA BENESE coinvolto nello scontro in questione, esprime le seguenti considerazioni.
L’episodio che ha determinato l’espulsione del sig. Zerbonia è stato segnalato al direttore di gara da un suo collaboratore; poiché dalla lettura del rapporto non si è ritenuto di poter escludere con certezza che lo scontro fosse in effetti stato fortuito, veniva convocato ed interrogato il giocatore della Società AUGUSTA BENESE rimasto ferito, sig. Montanara Gianluca.
Il medesimo ha dichiarato che, mentre si stava alzando da terra, aveva voltato il capo ed era stato colpito, senza poter constatare se con un ginocchio o con un calcio; riteneva peraltro di poter escludere la volontarietà del gesto attribuito al sig. Zerbonia, tenuto conto del fatto che tale giocatore si era immediatamente scusato, aveva riferito di averlo urtato con il ginocchio e sembrava anche abbastanza spaventato per quanto accaduto.
Sulla base di tali elementi la Commissione Disciplinare ritiene pertanto di escludere la volontarietà del gesto e conseguentemente di non sanzionare tale episodio.
Resta comunque il fatto che la documentazione ufficiale di gara riporta in modo inequivocabile gli insulti e le offese rivolte dal sig. Zerbonia alla terna arbitrale a fine gara, comportamento censurabile e che deve necessariamente essere sanzionato.
Per tali motivi la Commissione Disciplinare, in parziale accoglimento del reclamo
RIDUCE
a due giornate la squalifica comminata al giocatore Zerbonia Simone. Nulla si dispone per quanto riguarda la tassa di reclamo, che non risulta versata.
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