• Stagione sportiva: 2003/2004
Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
COMUNICATO UFFICIALE N° 4 del 23 Luglio 2003 – pubbl. su www.figc-crto.org
Delibere della Commissione d’Appello Federale (dai comunicati ufficiali nn. 7/C – 34/C e 37/C della Commissione d’Appello Federale)
Appello dell’ allenatore Faudella Valter avverso la sanzione dell’ inibizione fino al 30 giugno 2004, inflitta a seguito di deferimento della Procura Federale (delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
COMUNICATO UFFICIALE N° 18 del 16 Ottobre 2003– pubbl. su www.figc-crto.org
Delibere della Commissione Disciplinare
Deferimento da parte della Procura Federale della Società REAL SAN PAOLO nonché dei signori Pollifrone Andrea, Riviezzo Sebastiano, Curcio Santino, Squarcina Alfredo
Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta - STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
COMUNICATO UFFICIALE N° 18 del 16 Ottobre 2003– pubbl. su www.figc-crto.org
Delibere della Commissione Disciplinare
Deferimento da parte della Procura Federale della Società REAL SAN PAOLO nonché dei signori Pollifrone Andrea, Riviezzo Sebastiano, Curcio Santino, Squarcina Alfredo
La Procura Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare la Società Real San Paolo ed i suindicati tesserati per rispondere:
- Riviezzo Sebastiano della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S. per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva poiché in occasione della gare REAL SAN PAOLO – DORA LUCENTE del 30.03.2003 ha volontariamente calciato fuori porta un calcio di rigore per non modificare il risultato della gare favorevole alla squadra avversario e ciò al fine di evitare un possibile reclamo della Società DORA LUCENTE;
- Pollifrone Andrea della violazione di cui all’art. 1, commi 1 e 3, del C.G.S. per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva e non essersi presentato alla convocazione del collaboratore dell’Ufficio Indagini;
- Curcio Santino della violazione di cui all’art. 1, comma 3, del C.G.S. per non essersi presentato alla convocazione del collaboratore dell’Ufficio Indagini;
- Squarcina Alfredo, per violazione di cui all’art. 3, comma 1, del C.G.S. per aver rilasciato all’organo di informazione “Sprint e Sport” del 31.03.03 dichiarazioni lesive del decoro della F.I.G.C.;
- la Società REAL SAN PAOLO della violazione, per responsabilità diretta, di cui all’art. 2, commi 3 e 4, del C.G.S. in relazione all’art. 62, comma 3, delle N.O.I.F. e dell’art. 3, commi 2 e 3, del C.G.S., per responsabilità oggettiva, nelle violazioni ascritte ai propri tesserati.
All’udienza erano presenti il signor Squarcina in proprio e quale rappresentante della Società REAL SAN PAOLO ed il Signor Riviezzo Sebastiano, non era presente il signor Pollifrone Andrea benchè ritualmente convocato.
La Procura Federale ha svolto la relazione dei fatti ed ha concluso richiedendo le seguenti sanzioni: mesi 3 di inibizione per il signor Squarcina, 2 giornate di squalifica per il giocatore Riviezzo, 1 giornata di squalifica per il giocatore Pollifrone, ammenda alla Società REAL SAN PAOLO di € 50,00.
Nel corso dell’udienza i tesserati presenti hanno spiegato che in realtà la partita REAL SAN PAOLO – DORA LUCENTE è stata considerata dalle parti una mera partita pro forma poiché a causa dello scarso organico di giocatori da parte della Società REAL SAN PAOLO e delle squalifiche non erano in grado di raggiungere il numero di giocatori da schierare in campo e di ciò erano stati avvertiti gli avversari.
Pertanto non deve essere considerato violazione del principio di correttezza e lealtà sportiva il gesto del giocatore Riviezzo che era finalizzato ad evitare il ricorso della squadra avversaria nel caso in cui il risultato del campo non fosse stato a questa favorevole.
Per quanto riguarda il Presidente Squarcina ha evidenziato il fatto che il suo sfogo era dovuto ad un momento di amarezza non tanto nei confronti della Federazione ma per presunti torti subiti nel corso di precedenti gare; ha ammesso di avere sbagliato chiedendo scusa.
Alla luce dei fatti come sopra esposti la Commissione Disciplinare ritiene che debbano essere applicate sanzioni più miti rispetto alle richieste della Procura Federale e pertanto irroga ai signori Riviezzo Sebastiano, Pollifrone Andrea (responsabile di non essersi presentato all’ufficio indagini in seguito a convocazione), Squarcina Alfredo la sanzione di ammonizione con diffida; alla Società REAL SAN PAOLO l’ammenda di € 30,00.
La Commissione, conformemente alla richiesta della Procura Federale, trasmette copia degli atti alla Procura Federale Arbitrale per quanto riguarda il signor Curcio Santino essendo questi componente dell’AIA e non giudicabile da questa Commissione Disciplinare.
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Appello dell’ allenatore Faudella Valter avverso la sanzione dell’ inibizione fino al 30 giugno 2004, inflitta a seguito di deferimento della Procura Federale (delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
COMUNICATO UFFICIALE N° 18 del 16 Ottobre 2003– pubbl. su www.figc-crto.org
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