COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 40 del 9 Marzo 2006 Decisione della Commissione Disciplinare d) Reclamo della Società STELLAZZURRA S. FRANCESCO avverso decisione del Giudice Sportivo di cui al C.U. n. 38 del 23/02/2006 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta in relazione alla gara GLEISCAR TROFARELLO – STELLAZZURRA S.F. del 19/02/06, Campionato di Prima Categoria – girone E

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 40 del 9 Marzo 2006 Decisione della Commissione Disciplinare d) Reclamo della Società STELLAZZURRA S. FRANCESCO avverso decisione del Giudice Sportivo di cui al C.U. n. 38 del 23/02/2006 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta in relazione alla gara GLEISCAR TROFARELLO – STELLAZZURRA S.F. del 19/02/06, Campionato di Prima Categoria – girone E Seduta del 03 marzo ’06 – Componenti della Commissione disciplinare: avv. Tommaso Servetto (Presidente) – avv. Claudio Strata, avv. Loris Villani (relatore). Con ricorso tempestivamente proposto la Società STELLAZZURRA S. FRANCESCO si duole dell’eccessiva severità del provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo nei confronti del proprio tesserato, sig. Maurizio Cavaglià (allenatore). Preliminarmente la Commissione rileva l’inammissibilità del ricorso in oggetto in quanto il provvedimento disciplinare non è impugnabile ai sensi dell’art. 41 comma III del Codice di Giustizia Sportiva, a mente del quale non sono impugnabili né la squalifica del calciatore fino a due giornate di gara, né la squalifica del tecnico qualora non sia superiore al mese. Nel caso specifico il sig. Cavaglià è stato squalificato, con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 38 del 23/02/06, fino al 21/03/06, quindi con sanzione pacificamente inferiore al mese. Tale circostanza rende, pertanto, inammissibile il ricorso e precluso ogni esame di merito circa la fondatezza del medesimo. Per questi motivi la Commissione Disciplinare, D I C H I A R A inammissibile il reclamo presentato dalla Società STELLAZZURRA S. FRANCESCO, disponendo l’addebito della relativa tassa di reclamo di Euro 130,00 che non risulta versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it