COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 42 del 23 Marzo 2006 Decisione della Commissione Disciplinare ) Reclamo proposto dalla A.C. ASTI in riferimento alla gara CAMBIANO – ASTI disputatasi il 4/03/2006 nell’ambito del Campionato Regionale Juniores – Girone H

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 42 del 23 Marzo 2006 Decisione della Commissione Disciplinare ) Reclamo proposto dalla A.C. ASTI in riferimento alla gara CAMBIANO – ASTI disputatasi il 4/03/2006 nell’ambito del Campionato Regionale Juniores – Girone H All’esito della gara CAMBIANO - ASTI, disputatasi il 4/03/2006 nell’ambito del Campionato Regionale Juniores – Girone H e terminata con il risultato finale di 1 a 1, l’A.C. ASTI proponeva rituale reclamo adducendo che, nell’occasione, la squadra avversaria aveva schierato i calciatori ELIA Renato e FERRERO Marco, nonostante risultassero squalificati, come da Comunicato Ufficiale N° 39 del 2/03/2006. La COMMISSIONE DISCIPLINARE, composta dai Signori SERVETTO Avv. Tommaso, Presidente, SCARAMOZZINO Avv. Ezio e GIABARDO Avv. Luca, alla presenza del Sig. BALDACCI Paolo, rappresentante dell’ A.I.A.: • • dato atto che, con il ricorso in oggetto, l’A.C. ASTI ha dedotto l’illegittimo impiego nella gara in questione, da parte della società CAMBIANO, dei giocatori ELIA Renato e FERRERO Marco perché squalificati ed ha richiesto la emissione dei provvedimenti consequenziali; • • acclarato che, dall’esame del Comunicato Ufficiale N° 39 del 2/03/2006, si evince che i calciatori ELIA Renato e FERRERO Marco risultano squalificati per una gara, il primo perché espulso dal campo durante la disputa della gara del 25/02/2006 ed il secondo per recidività in ammonizione (quarta infrazione commessa nella giornata del 18/02/2006), gare entrambe disputate nell’ambito del Campionato Juniores Sperimentale; • • osservato che la squalifica inflitta ai suddetti calciatori deve essere scontata nelle gare relative allo stesso torneo (Campionato Juniores Sperimentale) nello svolgimento del quale sono state riportate; • • ritenuto, di conseguenza, che i due giocatori sopra menzionati non risultavano squalificati per le partite del Campionato Regionale Juniores e sono stati, quindi, legittimamente utilizzati nella gara anzidetta; DELIBERA 1) di respingere il reclamo di che trattasi; 2) di confermare, conseguentemente, il risultato di parità per 1 – 1 acquisito sul campo; 3) di disporre l’incameramento della prescritta tassa di reclamo di € 130 che deve essere addebitata alla Società ASTI perché non versata.
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