COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 42 del 23 Marzo 2006 Decisione della Commissione Disciplinare b) Reclamo della Società NAPOLI CLUB ASTI EST avente ad oggetto la posizione irregolare del giocatore Luca CIMINO della Società PRAIA incontrata in data 26/02/2006 nell’ambito del Campionato di Terza categoria, Girone A, organizzato dal Comitato Provinciale di Asti

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 42 del 23 Marzo 2006 Decisione della Commissione Disciplinare b) Reclamo della Società NAPOLI CLUB ASTI EST avente ad oggetto la posizione irregolare del giocatore Luca CIMINO della Società PRAIA incontrata in data 26/02/2006 nell’ambito del Campionato di Terza categoria, Girone A, organizzato dal Comitato Provinciale di Asti In seguito alla disputa della gara indicata in oggetto la Società NAPOLI CLUB ASTI EST proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare, per la posizione irregolare del giocatore Luca CIMINO della Società PRAIA. Considerata l’ammissibilità del reclamo, letti gli atti e la documentazione pervenuti, questa Commissione ritiene il reclamo fondato. Nel merito si osserva quanto segue: il giocatore Luca CIMINO veniva espulso dal campo, unitamente ad altri due compagni, in occasione della gara disputata dalla propria squadra contro il CALLIANO in data 19 febbraio 2006. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 41 C.G.S., quindi, lo stesso non avrebbe dovuto partecipare alla gara successiva disputata contro la squadra ricorrente in data 26/02/2006. A nulla rilevano in senso contrario le allegazioni difensive fatte pervenire dall’U.S. PRAIA circa la presunta erroneità della squalifica inflitta al giocatore CIMINO Luca, che sarebbe stato espulso dal campo in luogo del suo compagno VIRCILIO Luca in occasione della citata gara disputata con il CALLIANO. Siffatta diversa ricostruzione dei fatti, che avrebbe dovuto costituire oggetto di reclamo immediato e autonomo da parte del U.S. PRAIA al Giudice Sportivo, è infatti smentita dal supplemento arbitrale e del rapporto di gara relativo all’incontro U.S. PRAIA - CALLIANO, che fanno piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione delle gare ai sensi dell’art. 31 C.G.S.. Tutto ciò premesso, P.Q.M. la Commissione Disciplinare, ritenuto fondato il reclamo presentato dalla Società NAPOLI CLUB ASTI EST in relazione alla posizione irregolare del giocatore Luca CIMINO nella gara NAPOLI CLUB ASTI EST - PRAIA disputata il 26/02/06, delibera di: - omologare la gara di cui all’oggetto con il presente risultato: PRAIA - NAPOLI CLUB EST 0-3 - squalificare il giocatore Luca CIMINO per un’ulteriore gara; - inibire sino al 26/05/2006 il dirigente accompagnatore VERCELLI Piero (Società U.S. PRAIA); - infliggere l’ammenda di € 180 alla Società U.S PRAIA. Nulla si dispone in merito alla tassa di reclamo che non risulta versata.
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