COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 42 del 23 Marzo 2006 Decisione della Commissione Disciplinare c) Reclamo della Società AUDAX S. RITA avverso decisioni del Giudice Sportivo di cui al C.U. n. 31 del 09/02/06 del Comitato Provinciale di Novara in relazione alla gara AUDAX S. RITA – ATLETICO NOVARA del 04/03/2006, Campionato Juniores

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 42 del 23 Marzo 2006 Decisione della Commissione Disciplinare c) Reclamo della Società AUDAX S. RITA avverso decisioni del Giudice Sportivo di cui al C.U. n. 31 del 09/02/06 del Comitato Provinciale di Novara in relazione alla gara AUDAX S. RITA – ATLETICO NOVARA del 04/03/2006, Campionato Juniores Con ricorso tempestivamente proposto la Società AUDAX S.RITA si duole dell’eccessiva severità dei provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo nei confronti dei propri tesserati. In particolare, si chiede l’annullamento della squalifica inflitta al sig. Filoramo Angelo (allenatore) adducendo che la stessa deriverebbe da una ricostruzione dei fatti non veritiera da parte del direttore di gara, in quanto il tesserato non avrebbe posto in essere alcuna condotta meritevole di sanzione. Con riferimento alla posizione del sig. Volpe Giovanni (assistente all’arbitro), la Società ricorrente richiede una riduzione della squalifica inflitta, lamentandone l’eccessiva severità in quanto il calcio inferto al sig. Raimondo Roberto sarebbe stato involontario. Giova preliminarmente ricordare che, nel giudizio sportivo il referto arbitrale costituisce piena prova e non può essere disatteso da semplici dichiarazioni di diverso tenore (Art.. 31 C.G.S). Nel caso di specie, il direttore di gara ha redatto un supplemento di rapporto nel quale è stata dettagliatamente descritta la condotta tenuta dai singoli tesserati al termine dell’incontro, circostanza che rende superfluo ogni ulteriore atto istruttorio. L’esame del supplemento di rapporto arbitrale consente di ritenere pienamente provata la condotta dapprima ingiuriosa ed in seguito violenta del sig. Filoramo Angelo nei confronti del sig. Raimondo Roberto (che poneva in essere condotta analoga). Parimenti acclarata risulta essere la condotta del Volpe che, come si evince dal rapporto di gara, ha volontariamente colpito con un calcio allo stomaco il sig. Raimondo Roberto. I provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo meritano, pertanto, piena conferma anche nell’entità della sanzione, attesa la gravità dei comportamenti posti in essere da soggetti che dovrebbero, visto il ruolo ricoperto nella Società di appartenenza, fungere da esempio per tutti i giovani calciatori loro tesserati. Alla luce delle suesposte considerazioni, la Commissione ritiene non sussistano elementi e circostanze che consentano di addivenire ad un accoglimento, anche solo parziale, del ricorso in oggetto. Per questi motivi la Commissione Disciplinare, D E L I B E R A di respingere il reclamo presentato dalla Società AUDAX S.RITA, disponendo l’addebito della relativa tassa di reclamo che non risulta versata.
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