COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 42 del 23 Marzo 2006 Decisione della Commissione Disciplinare d) Reclamo della Società ATLETICO NOVARA CALCIO avverso decisioni del Giudice Sportivo di cui al C.U. n. 31 del 09/02/06 del Comitato Provinciale di Novara in relazione alla gara AUDAX S. RITA – ATLETICO NOVARA del 04/03/2006, Campionato Juniores

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 42 del 23 Marzo 2006 Decisione della Commissione Disciplinare d) Reclamo della Società ATLETICO NOVARA CALCIO avverso decisioni del Giudice Sportivo di cui al C.U. n. 31 del 09/02/06 del Comitato Provinciale di Novara in relazione alla gara AUDAX S. RITA – ATLETICO NOVARA del 04/03/2006, Campionato Juniores Con ricorso tempestivamente proposto la Società ATLETICO NOVARA CALCIO si duole dell’eccessiva severità del provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo nei confronti del proprio tesserato, sig. Raimondo Roberto (allenatore). La ricorrente lamenta, in particolare, l’inesattezza della ricostruzione operata dal direttore di gara nel proprio rapporto, in quanto tra il sig. Raimondo ed il sig. Filoramo (allenatore dell’Audax) non vi sarebbe stato alcun contatto fisico grazie al pronto intervento di altri tesserati. Prima di esaminare nel merito la fondatezza del ricorso, giova preliminarmente ricordare che, nel giudizio sportivo il referto arbitrale costituisce piena prova e non può essere disatteso da semplici dichiarazioni di diverso tenore (Art.. 31 C.G.S). Nel caso di specie, il direttore di gara ha redatto un supplemento di rapporto nel quale è stata dettagliatamente descritta la condotta tenuta dal sig. Raimondo al termine dell’incontro, evidenziandone in modo inequivocabile la violenza fisica e verbale espresse nei confronti del sig. Filoramo Angelo. L’esame del supplemento di rapporto arbitrale consente di ritenere pienamente provata, senza necessità di ricorrere ad ulteriori atti istruttori, la condotta dapprima ingiuriosa e poi violenta del sig. Raimondo Roberto nei confronti del sig. Filoramo Angelo (che peraltro poneva in essere condotta analoga), della quale l’arbitro è stato, evidentemente, attento osservatore. Il provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo merita, pertanto, piena conferma anche nell’entità della sanzione, attesa la gravità del comportamento posto in essere proprio da chi dovrebbe, visto il ruolo ricoperto nella Società di appartenenza, essere un modello ed un esempio di correttezza sportiva per tutti i giovani calciatori tesserati. Alla luce delle suesposte considerazioni, la Commissione ritiene non sussistano elementi e circostanze che consentano di addivenire ad un accoglimento, anche solo parziale, del ricorso in oggetto. Per questi motivi la Commissione Disciplinare, D E L I B E R A di respingere il reclamo presentato dalla Società ATLETICO NOVARA, disponendo l’addebito della relativa tassa di reclamo che non risulta versata.
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